Il mistero della donna

Estratto del primo capitolo di Quando eravamo femmineSonzogno 2016

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di Costanza Miriano

Mie inarrestabili figlie, è colpa della vostra esagerata energia se la ginecologa, quando mise le mani sulla mia pancia, con voi due dentro, esclamò: «Senti! Non lo senti quanta vita c’è qui dentro? Due donne!» (No, sento solo dolore alle gambe e incapacità di digerire anche una camomilla.) Però è vero, c’era tanta vita. E più crescete più ce n’è (fuori dalla pancia, fortunatamente). Io vi guardo, vi ascolto, vi spio continuamente mentre non vi limitate a vivere con un po’ troppo entusiasmo ogni cosa – l’uscita di un film e la caduta spettacolare di un fratello, una torta che per caso non mi si brucia e un’amica che viene a casa, la merenda e la scelta di una maglietta, la preghiera e il duello a spade laser – e lo fate dal primo istante in cui aprite gli occhi – sempre troppo presto – fino alla sera quando, ubriache di parole biascicate, chiacchierate fino a svenire nel sonno. Voi, come ogni femmina che conosco, non vi limitate a vivere, fate anche la telecronaca della vita.

Guardo con tenerezza a questo vostro bisogno di dare i nomi alle cose, di ordinarle, ma soprattutto alla generosità con cui vivete ogni secondo, alla voglia che avete, inconsapevole ancora, di “riparare la vita”. Guardo a questa capacità di vita che avete. Capacità nel senso, etimologico, di spazio per contenere. Chiamiamolo grembo, utero, cuore, comunque sia è lo spazio interiore che ha ogni donna di accogliere e “risistemare” ogni cosa che la circonda. L’utero non serve a noi donne per vivere, è inutile ai fini del nostro organismo, ma è indispensabile alla nascita di una nuova vita. Chissà, forse anche voi un giorno sarete chiamate a questo, a far nascere un bambino, e prometto che, per quando sarò nonna, diventerò una persona normale. Oppure no, chissà, questo regalo di diventare madri vi verrà negato, succede, e sarete feconde in modo diverso. D’altra parte non si può certo dire che le tante amiche nostre che sono sposate con Gesù, come chiamate voi le suore, e quelle a cui figli naturali non sono venuti non siano fecondissime: con un lavoro di scavo in profondità, e poi di cesello, di pazienza, imparano a fare i conti con il vuoto del loro grembo e lo vivono non come frustrazione o carenza affettiva, non con senso di inferiorità, né tanto meno come qualcosa di inutile, o al contrario come una perdita che le costringa a essere supermaterne, accudenti al massimo nella speranza di essere utili, ma al contrario le loro viscere materne, se sono donne consegnate a Cristo, le rendono grembo per gli altri, fonti fresche di vita nella loro capacità di adattarsi alle situazioni, accogliere, trovare soluzioni, mediare. Penso a Luisa, che è così bella che neanche il suo abito riesce a nasconderlo.mirianoQUANDOcover ridotta

D’altra parte, anni e anni di basket ad altissimi livelli lasciano tracce indelebili, ed è così esageratamente brava in tutto quello che fa, l’ingegnere e la suora (voi la vedete solo a messa, ma lei col velo va anche in cantiere), che la gente è attratta da lei come dal miele, e lei usa la sua bellezza per portare i cuori al Signore, e generare alla fede non è certo meno che partorire. Ha imparato a smettere di essere seduttiva, la nostra grande tentazione, ed è libera nella sua bellezza pacificata, come belle sono le sue consorelle Laura, che lavora nella comunicazione, e Manuela, medico, e l’altra Manuela, che parla mille lingue: il loro cuore è così fiammeggiante che se ti avvicini ti riscaldi, e voi lo sapete bene, perché chiedete sempre di vederle, voi che avete un radar sofisticatissimo per la falsità delle persone (come tutti i bambini, e per di più bambini di razza femmina, le più implacabili scovatrici di finzione su piazza) e volete stare il più possibile vicino a persone così belle. Penso ad Antonella, che non è suora ma quasi, perché fa il medico con dedizione monastica, e anche se non è mamma ha uno sguardo così umano sui pazienti, che quando smonta dal turno di notte spesso me ne scrive: sono sicura che li porta tutti con sé alla messa della mattina, e alcuni riesce anche a seguirli nel tempo, dopo che li ha dimessi (lo voglio anche io il dottore che viene a casa a chiedere come sto e mi porta la torta!). Antonella è innamorata, per esempio, dei due vecchietti sposati da sessantadue anni, con lui che le carezza i capelli e le chiude il golfino, e lei novantenne non esce mai di casa struccata (quanto alla moda, è come un orologio fermo, se rimani lì dopo un po’ fa il giro e tu ritorni attuale, quindi la vecchietta, come mi ha raccontato Antonella, aveva un cappottino matelassé perfetto, probabilmente fatto fare per festeggiare la vittoria di Bobby Solo a Sanremo).

Non è certo meno mamma di me, se trova sempre il modo di fare spazio a qualcuno nella sua vita già completamente sold out (ma si sa che chi ha più impegni è sempre quello che trova il modo di fare qualcosa in più, ed è il motivo per cui se devo chiedere una mano per prendere i figli a scuola la chiedo a Lucia, che avendone quattro non farà tanto caso se nel mucchio ce n’è qualcuno in più). Guardo anche in voi, mie piccole quasi donne, questo spazio interiore, questo vuoto. Lo guardo e lo riconosco, e tremo al pensiero di ciò che potrà significare nella vostra vita. Perché questo spazio e questa capacità, in definitiva questo profondo potere, potrà essere usato bene oppure male: anzi, sicuramente, mai solo bene e mai del tutto male. E per fortuna ci sarà poi chi potrà scrivere dritto anche sulle vostre righe storte.

 

da QUANDO ERAVAMO FEMMINE di Costanza Miriano  Sonzogno 2016

58 pensieri su “Il mistero della donna

  1. Giusy

    Cara Costanza, lo sto leggendo per la seconda volta, e ci scopro momenti veri della mia vita di femmina non sposata, e che si sente feconda di amore, misericordia, affetto, di carità, feconda nel lavoro sempre troppo difficile oggi…
    Io qui dentro ci trovo la mia vita valorizzata. Grazie!

  2. Stefania

    Sempre grazie! Bello rileggerlo dopo aver messo a letto le tre femmine di casa…ripensando allo spazio che ognuna di loro ha fatto agli altri in modo totalmente diverso ed unico l’una dall’altra e sicuramente non come l’avrebbe fatto un maschio.

  3. gianfranco Falcone

    Il mio rammarico che esita in tristezza è che questo libro non posso regalarlo a nessun ragazzo e soprattutto ragazze di oggi perché loro non leggono, soltanto cliccano, chattano, postano e bloggano. Mamme, sacerdoti, educatori e tutti quelli che non avete ancora perduto del tutto la speranza, almeno ditegliele a voce queste cose, prima che sia troppo tardi.

  4. Nel quadro dei Disegni Divini, ad Adamo che si lamentava di non trovare un suo simile, nella sua Santa Provvidenza Dio gli dono’ Eva ed egli ne fu estasiato: questa si che mi piace.

    Vissero felici nel paradiso terrestre…il resto lo sapiamo.

    Doveva essere cosi’ perche’ dalla perfezione divina si creano capolavori.

    A noi sotto qualsiasi circostanza, mentalita’ e culture varie, non dimenticare mai il Sacro Mistero della Donna che come noi e’ Tempio dello Spirito Santo e Madre dell’Unanita’.

    Su questa Verita’ non e’ mai lecito degradare la sua dignita’ e rispetto per qualsiasi falsa moralita’, moda , egoismo, materialismo o edonismo del nostro comportamento verso di lei.

    Ne saremo profondamente responsabili e non vi saranno scuse: chi ha orecchi d’intendere intenda.

    Signore grazie di averci donato la donna a cui noi tutti possiamo chiarmarla con nome di: mamma.

    Cordiali saluti, Paul

  5. Alessandro

    off topic, ma va segnalato perché si contrappone chiaramente alla lettura del cardinal Caffarra di cui abbiamo molto parlato questo commento di Rocco Buttiglione al cap. 8 di Amoris laetitia:

    http://www.lastampa.it/2016/07/19/vaticaninsider/ita/vaticano/buttiglione-critica-i-sapienti-che-non-capiscono-amoris-laetitia-LGitgXhh5cGrTbSqiPUPJL/pagina.html?zanpid=2190925615942005760

    Un passaggio suggestivo che va al cuore del problema:

    “Altri critici oppongono direttamente Familiaris consortio (n. 84) ad Amoris laetitia (n. 305, con la famigerata nota 351). San Giovanni Paolo II dice che i divorziati risposati non possono ricevere l’eucaristia e invece Papa Francesco dice che in alcuni casi possono. Se non è una contraddizione questa!”

    E’ notevole che Buttiglione candidamente ammetta che FC 84 vieti IN OGNI CASO l’accesso alla Comunione eucaristica ai divorziati risposati conviventi more uxorio, mentre Amoris laetitia al cap. 8 ammetterebbe che “IN ALCUNI CASI” i divorziati risposati conviventi more uxorio vi accedano. In pochi hanno affermato con tanta esplicitezza che a loro avviso Amoris laetitia al cap. 8 ammette in alcuni casi alla Comunione eucaristica divorziati risposati che perseverano nel convivere more uxorio.

    Il problema è – e a Buttiglione questo sembra sfuggire – che se così fosse, che se questa “differenza” tra Familiaris consortio e Amoris laetitia esistesse, Amoris laetitia si porrebbe in contraddizione frontale con il Magistero di Familiaris consortio. Contraddizione insanabile.

    Il Magistero di Familiaris consortio esclude dalla Comunione eucaristica i divorziati risposati conviventi more uxorio perché “essi si trovano in una situazione che OGGETTIVAMENTE contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione.

    Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione OGGETTIVA che rende DI PER SE’ IMPOSSIBILE l’accesso alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono OGGETTIVAMENTE a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia. C’è inoltre un altro peculiare motivo pastorale; se si ammettessero queste persone all’Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio» (Esort. apost. Familiaris consortio, n. 84)” (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 14 settembre 1994).

    Il Magistero di Familiaris consortio – come attesta la citazione precedente – esclude dalla Comunione eucaristica i divorziati risposati conviventi more uxorio per il FATTO OGGETTIVO che essi commettono adulterio (anzi, sono in stato permanente di adulterio), ossia perché 1) commettono peccato in materia grave, cioè quanto all’aspetto OGGETTIVO (non soggettivo) del peccato stesso, e 2) chi commette peccato in materia grave (e persevera nel commetterlo) “OGGETTIVAMENTE contrasta con la legge di Dio” e quindi non può ricevere degnamente la Comunione eucaristica: come potrebbe ricevere Gesù-Sacramento chi contrasta con la legge di Gesù in modo OGGETTIVAMENTE GRAVE ?
    Ammesso (e non concesso: ma di questo magari altra volta…) che nel caso dei divorziati risposati conviventi more uxorio l’atto adulterino sia compiuto con il concorso di fattori soggettivi attenuanti che mitighino la responsabilità della colpa malgrado l’oggettiva gravità dell’atto, bisogna rendersi conto che per il Magistero di Familiaris consortio NON rilevano IN ALCUN MODO gli ipotetici fattori SOGGETTIVI attenuanti: a escluderlo dalla Comunione eucaristica basta e avanza – per i motivi precisati – che il divorziato risposato seguiti a commettere atti peccaminosi OGGETTIVAMENTE gravi, cioè gravemente in contrasto con la volontà di Dio espressa nella legge di Dio.
    Quindi, se – e sottolineo: se – Amoris laetitia al cap. 8 ammette alla Comunione eucaristica “in alcuni casi” i divorziati sulla base di fattori soggettivi attenuanti, quest’ammissione è in contraddizione insanabile con FC 84, che appunto nega esplicitamente OGNI RILIEVO a fattori SOGGETTIVI come discriminanti per l’accesso all’Eucaristia di chi pecca in materia grave OGGETTIVAMENTE.
    Insomma, se ha ragione Buttiglione nel leggere AL, in essa Francesco contraddirebbe il Magistero di Giovanni Paolo II al riguardo in modo radicale. Ma ciò non può essere, perché non può esistere un nuovo Magistero che contraddice il precedente (il Magistero non può contraddirsi): ecco perché, se vale la lettura di Buttiglione, il capitolo 8 di AL non può avere rango magisteriale, non può appartenere al Magistero autentico della Chiesa. Sicché, impossibile essendo che AL 8 (che non è Magistero) muti il Magistero autentico al riguardo, permane il divieto emesso da tale Magistero in obbedienza alle Scritture: IN OGNI CASO ai confessori è fatto divieto di accordare l’assoluzione sacramentale ai divorziati risposati conviventi more uxorio che non manifestino l’attedibile proposito di cessare la condotta more uxorio (e la convivenza, a meno di gravi obblighi morali quali l’educazione della prole).

    1. Alessandro

      Aggiungo: anche trascurando il fatto che non può non ricevere indegnamente Gesù-Sacramento chi persiste nel violare gravemente la volontà di Gesù, che giovamento potrebbero mai ricevere il divorziato risposati dall’accostarsi a Gesù-Sacramento senza cessare dal rapporto adulterino?
      Ammetterlo alla Comunione non può che portare a persuaderlo che in fondo quel rapporto adulterino non è così grave (altrimenti gli sarebbe negata la Comunione!), e quindi indurlo nefastamente a perseverare. Taluni affermano che Gesù-Sacramento ricevuto dal divorziato risposato convivente more uxorio gli donerebbe la grazia che lo aiuterebbe a cessare dal rapporto adulterino: ma è contro tutta la dottrina cattolica che Gesù-Sacramento ricevuto da chi ha commesso peccato oggettivamente grave infonda a chi l’ha ricevuto una grazia speciale, di cui prima il peccatore era sprovvisto, che agevolerebbe il peccatore a pentirsi e a smettere dalla situazione di peccato…
      Molto altro ci sarebbe da dire, ma per stasera basta così…

      1. Alessandro

        Quanto al confessore, il Magistero di Giovanni Paolo II vieta esplicitamente di assolvere il divorziato risposato che perseveri nella convivenza more uxorio.
        Quindi i discorsi secondo cui il confessore potrebbe in qualche caso (?) assolverlo sono campati in aria e si oppongono al Magistero della Chiesa. Il confessore che rispetta il Magistero non può che negare l’assoluzione sacramentale al divorziato risposato che non si proponga credibilmente di cessare dalla convivenza more uxorio: altrimenti sarebbe un confessore che si contrappone al Magistero. Il confessore non è una sorta di libero battitore che possa a proprio giudizio, nel segreto del confessionale, disattendere od onorare il Magistero della Chiesa.

        – “negli ultimi anni in varie regioni sono state proposte diverse soluzioni pastorali secondo cui certamente non sarebbe possibile un’ammissione generale dei divorziati risposati alla Comunione eucaristica, ma essi potrebbero accedervi in determinati casi, quando secondo il giudizio della loro coscienza si ritenessero a ciò autorizzati. Così, ad esempio, quando fossero stati abbandonati del tutto ingiustamente, sebbene si fossero sinceramente sforzati di salvare il precedente matrimonio, ovvero quando fossero convinti della nullità del precedente matrimonio, pur non potendola dimostrare nel foro esterno, oppure quando avessero già trascorso un lungo cammino di riflessione e di penitenza, o anche quando per motivi moralmente validi non potessero soddisfare l’obbligo della separazione.

        Da alcune parti è stato anche proposto che, per esaminare oggettivamente la loro situazione effettiva, i divorziati risposati dovrebbero intessere un colloquio con un sacerdote prudente ed esperto. Questo sacerdote però sarebbe tenuto a rispettare la loro eventuale decisione di coscienza ad accedere all’Eucaristia, senza che ciò implichi una autorizzazione ufficiale.

        In questi e simili casi si tratterebbe di una soluzione pastorale tollerante e benevola per poter rendere giustizia alle diverse situazioni dei divorziati risposati.

        4. Anche se è noto che soluzioni pastorali analoghe furono proposte da alcuni Padri della Chiesa ed entrarono in qualche misura anche nella prassi, tuttavia esse NON ottennero mai il consenso dei Padri e in nessun modo vennero a costituire la dottrina comune della Chiesa né a determinarne la disciplina. Spetta al Magistero universale della Chiesa, in fedeltà alla Sacra Scrittura e alla Tradizione, insegnare ed interpretare autenticamente il «depositum fidei».

        Di fronte alle nuove proposte pastorali sopra menzionate questa Congregazione ritiene pertanto doveroso richiamare la dottrina e la disciplina della Chiesa in materia. Fedele alla parola di Gesù Cristo, la Chiesa afferma di NON poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò NON possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione.

        Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende di per sé IMPOSSIBILE l’accesso alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia. C’è inoltre un altro peculiare motivo pastorale; se si ammettessero queste persone all’Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio»(Familiaris consortio 84)”

        (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 14 settembre 1994)

        – “L’Esortazione [Familiaris consortio]… ribadisce la prassi costante e universale, «fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati», indicandone i motivi. La struttura dell’Esortazione e il tenore delle sue parole fanno capire chiaramente che tale prassi, presentata come vincolante, NON può essere modificata in base alle differenti situazioni.
        Il fedele che convive abitualmente «more uxorio» con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, NON può accedere alla Comunione eucaristica. Qualora egli lo giudicasse possibile, i pastori e i confessori, date la gravità della materia e le esigenze del bene spirituale della persona e del bene comune della Chiesa, hanno il grave dovere di ammonirlo che tale giudizio di coscienza è in APERTO CONTRASTO con la dottrina della Chiesa. Devono anche ricordare questa dottrina nell’insegnamento a tutti i fedeli loro affidati” (ibidem, 5).

        – “Non pochi interventi nel corso del Sinodo, esprimendo il pensiero generale dei padri, hanno messo in luce la coesistenza e il mutuo influsso di due principi, egualmente importanti, in merito a questi casi. Il primo è il principio della compassione e della misericordia, secondo il quale la Chiesa, continuatrice nella storia della presenza e dell’opera di Cristo, non volendo la morte del peccatore ma che si converta e viva, attenta a non spezzare la canna incrinata e a non spegnere il lucignolo che fumiga ancora, cerca sempre di offrire, per quanto le è possibile, la via del ritorno a Dio e della riconciliazione con lui. L’altro è il principio della verità e della coerenza, per cui la Chiesa non accetta di chiamare bene il male e male il bene. Basandosi su questi due principi complementari, la Chiesa non può che invitare i suoi figli, i quali si trovano in quelle situazioni dolorose, ad avvicinarsi alla misericordia divina per altre vie, NON però per quella dei sacramenti della penitenza e dell’eucaristia, finché non abbiano raggiunto le disposizioni richieste.

        Circa questa materia, che affligge profondamente anche il nostro cuore di pastori, è sembrato mio preciso dovere dire parole chiare nell’esortazione apostolica «Familiaris Consortio», per quanto riguarda il caso di divorziati risposati, o comunque di cristiani che convivono irregolarmente.”
        (Giovanni Paolo II, Esort. apostolica Reconciliatio et Poenitentia, 34)

        – “Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (can. 915). Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati. Viene riconosciuto che l’Esortazione Apostolica Familiaris consortio del 1981 aveva ribadito, al n. 84, tale divieto in termini inequivocabili, e che esso è stato più volte riaffermato in maniera espressa, specialmente nel 1992 dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650, e nel 1994 dalla Lettera Annus internationalis Familiae della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò nonostante, i predetti autori offrono varie interpretazioni del citato canone che concordano nell’escludere da esso in pratica la situazione dei divorziati risposati. Ad esempio, poiché il testo parla di «peccato grave» ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l’esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere ab externo un giudizio del genere; inoltre, perché si parli di perseverare «ostinatamente» in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore.

        Davanti a questo preteso contrasto tra la disciplina del Codice del 1983 e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, questo Pontificio Consiglio, d’accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dichiara quanto segue:

        1. La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste NON possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa.

        2. Qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cfr. can. 17) con l’uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti.

        La formula «e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile. Le tre condizioni richieste sono:

        a) il peccato grave, inteso OGGETTIVAMENTE

        [vedi https://costanzamiriano.com/2016/07/20/il-mistero-della-donna/#comment-115235 ]

        , perché dell’imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;

        b) l’ostinata perseveranza, che significa l’esistenza di una situazione OGGETTIVA di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale;

        c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale.

        4. Tenuto conto della natura della succitata norma (cfr. n. 1), NESSUNA autorità ecclesiastica può dispensare in alcun caso da quest’obbligo del ministro della sacra Comunione, né emanare direttive che lo contraddicano.”
        (Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati, 24 giugno 2000).

    2. …ma se un’altro Papa contraddicesse Amoris Letitia dal punto di vista di Giovanni Paolo non si metterebbe anche lui in contraddizione
      col Magistero ( ha più valore il Magistero che viene prima che di quello che viene dopo?) in tal modo non potrebbe esservi che il Magistero biblico evangelico, e nessun altro Magistero che fossse ritenuto (da chi?) in contraddizione con esso potrebbe mai essere preso in considerazione! Ubi maior (prima) minor (dopo) cessat!.

      1. Alessandro

        Alvise (filosofiazzero),
        non vale quanto segue: c’è il Magistero di Papa Tizio, poi Caio diventa Papa e Papa Caio modifica il Magistero di Tizio, poi diventa Papa Sempronio ecc.

        La domanda da porsi è: il Magistero di Giovanni Paolo II che vieta IN OGNI CASO di ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati che persistono nel convivere more uxorio è refomabile, cioè modificabile? La risposta è NO, perché se cadesse quel divieto (anche solo in alcuni casi) sarebbe ammesso alla Comunione eucaristica chi persevera nel commettere peccati oggettivamente gravi (nel caso: l’adulterio), ma ciò è impossibile perché diversamente si autorizzerebbe indegna ricezione della Comunione eucaristica (e si sminuirebbe la gravità del peccato di adulterio, va da sé).
        Ma il Magistero NON può in alcun caso autorizzare l’indegna ricezione della Comunione eucaristica, quindi è impossibile che il Magistero elida (almeno in alcuni casi) il divieto di ricezione della Comunione eucaristica ai divorziati risposati che persistono nel convivere more uxorio: trattasi di Magistero che, su questo punto, non è modificabile, non è reformabile (è quanto non hanno ancora capito Schonborn e Buttiglione, per dire solo degli ultimi che sono intervenuti pubblicamente)!

        Quindi, quand’anche lo volesse, qualsiasi Papa che viene dopo Giovanni Paolo II (sia Francesco o altro) non può modificare questo contenuto del Magistero, revocare (nemmeno in parte) questo divieto.
        Pertanto, se fosse vero che alcune affermazioni di Amoris laetitia al cap. 8 revocano questo divieto (almeno in alcuni casi), allora bisognerebbe concludere che Amoris laetitia al cap. 8 non è Magistero, ma una raccolta di affermazioni personali (sbagliate) di Francesco che non appartengono al Magistero e non vincolano alcun fedele: il quale fedele dunque, per quanto attiene il divieto in questione, dovrà attenersi al Magistero di Giovanni Paolo II, giacché al riguardo è irreformabile.

        In sintesi: il divieto inderogabile, che non compatisce eccezioni, di ammettere Comunione eucaristica ai divorziati risposati che persistono nel convivere more uxorio è immodificabile, irreformabile perché se così non fosse il Magistero autorizzerebbe indegna ricezione della Comunione eucaristica. E che sarebbe un’indegna ricezione della Comunione eucaristica quella compiuta IN OGNI CASO da un divorziato risposato perseverante a convivere more uxorio è quanto spiega con ogni chiarezza la Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati (14 settembre 1994).
        Ecco un estratto eloquente:

        “Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende DI PER SE’ impossibile l’accesso alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia (Familiaris consortio 84)”

        1. “Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende DI PER SE’ impossibile l’accesso alla Comunione eucaristica…”

          Ciò vale poi per ogni “stato” o peccato che impedisca l’accostarsi all’Eucarestia e la ratio è anche quella del preservare l’anima di chi si trovasse in queste condizioni, da un male peggiore derivante dal cibarsi del Corpo e Sangue di Cristo in stato di peccato mortale.

          1. …mi chiedo che cosa ne penserebbe la signora Hargot di tutti questi paralogismi teologici!
            (o la di lei opinione sarebbe (ovviamente) ininfluente?, l’opinione di una persona tanto intelligente!)

            1. …che pervertimento mentale (anche se lo so che voi siete proprio contenti di essere folli, invasati di Dio!) anche solo dire: “cibarsi del corpo e del sangue dell’Uomo Dio”!

        2. fra' Centanni

          Admin, avrei davvero tanto desiderio ed anche bisogno di poter intervenire sul blog di Costanza. Se possibile, mettiamo una pietra sul passato. Altrimenti pazienza, io comunque vi stimo tutti e continuo a seguirvi.

          C’è chi sostiene che in alcuni casi il divorziato risposato che persiste nella convivenza more uxorio può trovarsi nel caso di “non piena avvertenza” e quindi non essere moralmente responsabile dell’adulterio. Se questo viene accertato in sede di confessione, allora sarebbe certamente possibile impartire l’assoluzione ed accedere quindi alla comunione. In altri termini, c’è chi dice che una persona che non porta la colpa di quel peccato in quanto beneficia di oggettive circostanze attenuanti (non piena avvertenza), può essere ammessa lo stesso alla comunione nel quadro di una sana applicazione dell’epikeia .

          Cosa ne pensi, Alessandro?

          1. Alessandro

            @fra’ Centanni

            “C’è chi sostiene che in alcuni casi il divorziato risposato che persiste nella convivenza more uxorio può trovarsi nel caso di “non piena avvertenza” e quindi non essere moralmente responsabile dell’adulterio. Se questo viene accertato in sede di confessione, allora sarebbe certamente possibile impartire l’assoluzione ed accedere quindi alla comunione. In altri termini, c’è chi dice che una persona che non porta la colpa di quel peccato in quanto beneficia di oggettive circostanze attenuanti (non piena avvertenza), può essere ammessa lo stesso alla comunione nel quadro di una sana applicazione dell’epikeia.”

            Nemmeno per sogno, in NESSUN CASO un divorziato risposato convivente more uxorio che non si impegni attendibilmente a cessare subito dalla convivenza more uxorio può ricevere l’assoluzione sacramentale. Questa non è l’opinione di Alessandro, è il Magistero della Chiesa. E il confessore non è dispensato dall’osservare il Magistero, il confessore è soggetto al Magistero (ci mancherebbe pure!)
            Non credo di dover ribadire i loci del Magistero pertinenti al riguardo. Che IN NESSUN CASO il confessore possa concedere l’assoluzione sacramentale al divorziato risposato che non si impegni attendibilmente a sostituire la piena continenza alla condotta peccaminosa modo uxorio è CON OGNI CHIAREZZA ribadito almeno in questo testo:

            – “in varie regioni sono state proposte diverse soluzioni pastorali secondo cui certamente non sarebbe possibile un’ammissione generale dei divorziati risposati alla Comunione eucaristica, ma essi potrebbero accedervi in determinati casi, quando secondo il giudizio della loro coscienza si ritenessero a ciò autorizzati. Così, ad esempio, quando fossero stati abbandonati del tutto ingiustamente, sebbene si fossero sinceramente sforzati di salvare il precedente matrimonio, ovvero quando fossero convinti della nullità del precedente matrimonio, pur non potendola dimostrare nel foro esterno, oppure quando avessero già trascorso un lungo cammino di riflessione e di penitenza, o anche quando per motivi moralmente validi non potessero soddisfare l’obbligo della separazione.

            Da alcune parti è stato anche proposto che, per esaminare oggettivamente la loro situazione effettiva, i divorziati risposati dovrebbero intessere un colloquio con un sacerdote prudente ed esperto. Questo sacerdote però sarebbe tenuto a rispettare la loro eventuale decisione di coscienza ad accedere all’Eucaristia, senza che ciò implichi una autorizzazione ufficiale.

            In questi e simili casi si tratterebbe di una soluzione pastorale tollerante e benevola per poter rendere giustizia alle diverse situazioni dei divorziati risposati.

            4. Anche se è noto che soluzioni pastorali analoghe furono proposte da alcuni Padri della Chiesa ed entrarono in qualche misura anche nella prassi, tuttavia esse NON ottennero mai il consenso dei Padri e in nessun modo vennero a costituire la dottrina comune della Chiesa né a determinarne la disciplina. Spetta al Magistero universale della Chiesa, in fedeltà alla Sacra Scrittura e alla Tradizione, insegnare ed interpretare autenticamente il «depositum fidei».

            Di fronte alle nuove proposte pastorali sopra menzionate questa Congregazione ritiene pertanto doveroso richiamare la dottrina e la disciplina della Chiesa in materia. Fedele alla parola di Gesù Cristo, la Chiesa afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò NON possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione.

            Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione OGGETTIVA che rende di per sé impossibile l’accesso alla Comunione eucaristica: «Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia. C’è inoltre un altro peculiare motivo pastorale; se si ammettessero queste persone all’Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull’indissolubilità del matrimonio» (Familiaris consortio 84)…

            “7. L’errata convinzione di poter accedere alla Comunione eucaristica da parte di un divorziato risposato, presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione, dell’esistenza o meno del precedente matrimonio e del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è inammissibile. Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell’unione sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella vita della società civile, è essenzialmente una realtà pubblica.

            8. É certamente vero che il giudizio sulle proprie disposizioni per l’accesso all’Eucaristia deve essere formulato dalla coscienza morale adeguatamente formata. Ma è altrettanto vero che il consenso, col quale è costituito il matrimonio, non è una semplice decisione privata, poiché crea per ciascuno dei coniugi e per la coppia una situazione specificamente ecclesiale e sociale. Pertanto il giudizio della coscienza sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l’uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi canoniche obbliganti in coscienza. Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento.

            (Congregazione per la Dottrina della Fede, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, 14 settembre 1994)

            – “Il Codice di Diritto Canonico stabilisce che: «Non siano ammessi alla sacra Comunione gli scomunicati e gli interdetti, dopo l’irrogazione o la dichiarazione della pena e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» (can. 915). Negli ultimi anni alcuni autori hanno sostenuto, sulla base di diverse argomentazioni, che questo canone non sarebbe applicabile ai fedeli divorziati risposati. Viene riconosciuto che l’Esortazione Apostolica Familiaris consortio del 1981 aveva ribadito, al n. 84, tale divieto in termini inequivocabili, e che esso è stato più volte riaffermato in maniera espressa, specialmente nel 1992 dal Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1650, e nel 1994 dalla Lettera Annus internationalis Familiae della Congregazione per la Dottrina della Fede. Ciò nonostante, i predetti autori offrono varie interpretazioni del citato canone che concordano nell’escludere da esso in pratica la situazione dei divorziati risposati.
            Ad esempio, poiché il testo parla di «peccato grave» ci sarebbe bisogno di tutte le condizioni, anche soggettive, richieste per l’esistenza di un peccato mortale, per cui il ministro della Comunione non potrebbe emettere ab externo un giudizio del genere; inoltre, perché si parli di perseverare «ostinatamente» in quel peccato, occorrerebbe riscontrare un atteggiamento di sfida del fedele, dopo una legittima ammonizione del Pastore.

            Davanti a questo preteso contrasto tra la disciplina del Codice del 1983 e gli insegnamenti costanti della Chiesa in materia, questo Pontificio Consiglio, d’accordo con la Congregazione per la Dottrina della Fede e con la Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, dichiara quanto segue:

            1. La proibizione fatta nel citato canone, per sua natura, deriva dalla legge divina e trascende l’ambito delle leggi ecclesiastiche positive: queste non possono indurre cambiamenti legislativi che si oppongano alla dottrina della Chiesa. Il testo scritturistico cui si rifà sempre la tradizione ecclesiale è quello di San Paolo: «Perciò chiunque in modo indegno mangia il pane o beve il calice del Signore, sarà reo del corpo e del sangue del Signore. Ciascuno, pertanto, esamini se stesso e poi mangi di questo pane e beva di questo calice; perché chi mangia e beve senza riconoscere il corpo del Signore, mangia e beve la propria condanna» (1 Cor 11, 27-29) (3).

            Questo testo concerne anzitutto lo stesso fedele e la sua coscienza morale, e ciò è formulato dal Codice al successivo canone 916. Ma l’essere indegno perché si è in stato di peccato pone anche un grave problema giuridico nella Chiesa: appunto al termine «indegno» si rifà il canone del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali che è parallelo al can. 915 latino: «Devono essere allontanati dal ricevere la Divina Eucaristia coloro che sono pubblicamente indegni» (can. 712). In effetti, ricevere il corpo di Cristo essendo pubblicamente indegno costituisce un danno oggettivo per la comunione ecclesiale; è un comportamento che attenta ai diritti della Chiesa e di tutti i fedeli a vivere in coerenza con le esigenze di quella comunione. Nel caso concreto dell’ammissione alla sacra Comunione dei fedeli divorziati risposati, lo scandalo, inteso quale azione che muove gli altri verso il male, riguarda nel contempo il sacramento dell’Eucaristia e l’indissolubilità del matrimonio. Tale scandalo sussiste anche se, purtroppo, siffatto comportamento non destasse più meraviglia: anzi è appunto dinanzi alla deformazione delle coscienze, che si rende più necessaria nei Pastori un’azione, paziente quanto ferma, a tutela della santità dei sacramenti, a difesa della moralità cristiana e per la retta formazione dei fedeli.

            2. Qualunque interpretazione del can. 915 che si opponga al suo contenuto sostanziale, dichiarato ininterrottamente dal Magistero e dalla disciplina della Chiesa nei secoli, è chiaramente fuorviante. Non si può confondere il rispetto delle parole della legge (cfr. can. 17) con l’uso improprio delle stesse parole come strumenti per relativizzare o svuotare la sostanza dei precetti.

            La formula «e gli altri che ostinatamente perseverano in peccato grave manifesto» è chiara e va compresa in un modo che non deformi il suo senso, rendendo la norma inapplicabile. Le tre condizioni richieste sono:

            a) il peccato grave, inteso oggettivamente, perché dell’imputabilità soggettiva il ministro della Comunione non potrebbe giudicare;

            b) l’ostinata perseveranza, che significa l’esistenza di una situazione oggettiva di peccato che dura nel tempo e a cui la volontà del fedele non mette fine, non essendo necessari altri requisiti (atteggiamento di sfida, ammonizione previa, ecc.) perché si verifichi la situazione nella sua fondamentale gravità ecclesiale;

            c) il carattere manifesto della situazione di peccato grave abituale”

            (Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati, 24 giugno 2000).

            In sintesi, in questi estratti si dice CON OGNI CHIAREZZA e AUTOREVOLEZZA che il divieto in oggetto non può patire eccezione alcuna in seguito allo scrutinio delle condizioni soggettive del fedele divorziato risposato operata da un saggio, esperto e prudente sacerdote confessore.

            Quanto all’epikeia, la sento frequentemente invocare al riguardo, ma purtroppo invano.
            Può essere utile leggere qui:

            “Ma cos’è la tanto invocata epicheia? Essa è una virtù che permette di vivere secondo il bene indicato e protetto dalla legge, laddove questa risulti difettosa a motivo della sua universalità. La legge è infatti per definizione universale: essa punta al bene comune, senza poter tener presente tutta la casistica immaginabile. Possono perciò presentarsi situazioni non previste dal legislatore, nelle quali, per mantenersi fedeli alla mens della legge (e quindi al bene comune), sia necessario agire contrariamente alla sua lettera.

            San Tommaso stesso fa un esempio semplice, ma molto chiaro: “la legge stabilisce che la roba lasciata in deposito venga restituita, poiché ciò è giusto nella maggior parte dei casi; capita però talvolta che sia nocivo: p. es. “se chi richiede la spada è un pazzo furioso fuori di sé, oppure se uno la richiede per combattere contro la patria” (Summa Theologiae, II-II, q. 120, a. 1). E’ chiaro: per conseguire il bene comune promosso dalla legge, in questo caso si deve necessariamente contravvenire alla sua applicazione letterale. San Tommaso esplicita: “se nasce un caso in cui l’osservanza della legge è dannosa al bene comune, allora essa non va osservata” (Summa Theologiae, I-II, q. 96, a. 6). Tuttavia, poco dopo, l’Aquinate precisa: “se l’osservanza letterale della legge non presenta un pericolo immediato, da fronteggiare subito, non spetta a chiunque precisare ciò che è utile o dannoso alla città, ma spetta solo a coloro che comandano” (Ivi). L’inciso è importante: il bene comune è qualcosa di oggettivo e non può essere lasciato in balìa del giudizio del singolo o al consenso di un gruppo. E’ dunque doveroso, se non si è gravemente impediti, riferirsi all’autorità competente, per essere certi che la contravvenzione alla lettera della legge raggiunga davvero lo scopo della salvaguardia del bene comune. Altrimenti si aprirebbe un varco all’arbitrio (anche se in buona fede) e quindi alla dissoluzione del sistema giuridico qua tale.

            Da quanto detto, seppur per necessaria brevità, risulta chiaro che l’epicheia:

            – non è un’eccezione alla legge, né la tolleranza di un male, né un compromesso: essa è invece principio di una scelta oggettivamente buona ed è la perfezione della giustizia;

            – è una virtù che entra in gioco solo quando l’applicazione della lettera della legge fosse nociva al bene comune oggettivo e non quando l’osservanza della legge risultasse in alcuni casi difficoltosa o esigente; nemmeno si può ricorrere all’epicheia nel caso in cui la legge sembra non essere adeguata e pertinente al singolo caso.

            – riguarda solo il caso concreto, che, a motivo dell’universalità della legge, non è stato possibile prevedere nella norma e non può perciò derogare ad altri casi particolari già previsti dal legislatore.

            Veniamo adesso alla questione della Comunione ai divorziati risposati (e quindi della necessaria previa assoluzione sacramentale).

            L’epicheia non può essere invocata per fare qualche benevola eccezione a qualsivoglia caso concreto… Tuttavia occorre notare che proprio il testo propone la virtù di epicheia in un contesto in cui si parla dell’unione tra la giustizia e la misericordia, favorendo perciò un’interpretazione inadeguata dell’epicheia, come una sorta di mitigatio legis.

            Non si può sostenere che seguire letteralmente la normativa magisteriale e canonica sulla questione possa ledere il bene comune. Al contrario, essa tutela il bene comune, soprattutto quando richiede l’accertamento dell’esistenza del vincolo di un precedente matrimonio, come previsto dal can. 1085 § 2: “Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito contrarne un altro prima che sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente”. La normativa mette al riparo dall’arbitrarietà, anche in buona fede, per ancorarsi alla realtà effettiva. La difficoltà di certe situazioni concrete – che non si vuole affatto minimizzare – non implica la lesione del bene comune, condizione necessaria per potersi rifare alla virtù di epicheia.

            Sia Familiaris Consortio, 84, che la succitata Lettera della Congregazione della Dottrina della Fede, come anche il Codice di Diritto Canonico, prendono esplicitamente in considerazione il caso particolare di persone che sono soggettivamente convinte della nullità della propria precedente unione. Quindi non si rientra neppure nell’ambito di una situazione per cui il legislatore non ha potuto prevedere tali casi concreti. Anzi, san Giovanni Paolo II, nel Discorso alla Rota Romana del 1995 afferma esplicitamente: “Si situerebbe fuori, ed anzi in posizione antitetica con l’autentico magistero ecclesiastico e con lo stesso ordinamento canonico – elemento unificante ed in qualche modo insostituibile per l’unità della Chiesa – chi pretendesse di infrangere le disposizioni legislative concernenti la dichiarazione di nullità di matrimonio. Tale principio vale per quanto riguarda non soltanto il diritto sostanziale, ma anche la legislazione di natura processuale. Di questo occorre tener conto nell’azione concreta, avendo cura di evitare risposte e soluzioni quasi «in foro interno» a situazioni forse difficili, ma che non possono essere affrontate e risolte se non nel rispetto delle vigenti norme canoniche. Di questo soprattutto devono tener conto quei Pastori che fossero eventualmente tentati di distanziarsi nella sostanza dalle procedure stabilite e confermate nel Codice. A tutti deve essere ricordato il principio per cui, pur essendo concessa al Vescovo diocesano la facoltà di dispensare a determinate condizioni da leggi disciplinari, non gli è consentito però di dispensare «in legibus processualibus»”.

            Occorre inoltre ricordare che l’epicheia si applica solo a singole situazioni eccezionali, che oltretutto, secondo san Tommaso, presentano un pericolo immediato. Pensare all’epicheia come principio per risolvere un problema generale (quella dei divorziati risposati convinti della nullità del proprio matrimonio) porterebbe ad una contraddizione. D’altra parte non si vede perché la certezza “in foro interno” della invalidità della propria unione (che, lo ricordiamo, non è una persuasione, per quanto forte), condivisa ed approvata anche da uno o più sacerdoti esperti, non possa trovare conferma in un regolare tribunale. La certezza è tale solo se comprovata con elementi oggettivi, in qualche misura verificabili; altrimenti è facile che resti una convinzione personale, per quanto rispettabile.”

            http://sinodo2015.lanuovabq.it/la-via-tedesca-al-discernimento-e-la-prudenza-di-s-tommaso/

            CONCLUDENDO.
            Se chi pensa che, IN CERTI CASI, “sarebbe certamente possibile impartire l’assoluzione ed accedere quindi alla comunione”, pensa che il Magistero di Giovanni Paolo II ammetta ciò, allora non ha capito un accidenti del Magistero di Giovanni Paolo II al riguardo.

            Se invece chi la pensa così ritiene che l’ammissione alla Comunione eucaristica del convivente more uxorio sia la novità apportata da Amoris laetitia, allora costui non rende un gran servigio a Papa Francesco, giacché se così fosse Amoris laetitia CONTRADDIREBBE il Magistero di Familiaris consortio, contraddicendo appunto l’inderogabilità e ineccepibilità del divieto di ammettere alla Comunione eucaristica i divorziati risposati conviventi more uxorio.
            Quindi, se avesse ragione costui, Francesco starebbe contraddicendo Giovanni Paolo II.
            Non è qui il caso che ripeta perché, oltretutto, è impossibile che su questo tema il Magistero di Francesco contraddica il Magistero di Giovanni Paolo II: se fosse vero che su questo tema Amoris laetitia contraddice Familiaris consortio, come ho già mostrato altrove, Amoris laetitia non sarebbe Magistero autentico, ma personali opinioni di Papa Francesco.

            In ogni caso, chi ritiene che Amoris laetitia al capitolo 8 1) sia Magistero e 2) stabilisca la liceità in alcuni casi di impartire l’assoluzione sacramentale – e quindi di farli accedere alla Comunione eucaristica – ai divorziati risposati perseveranti nel convivere more uxorio, sappia che il prefetto della Congregazione della dottrina della Fede cardinal Mueller è dell’avviso opposto:

            “Alcuni hanno affermato che la “Amoris laetitia” ha eliminato questa disciplina e ha permesso, almeno in alcuni casi, che i divorziati risposati possano ricevere l’eucaristia senza la necessità di trasformare il loro modo di vita secondo quanto indicato in FC 84, cioè abbandonando la nuova unione o vivendo in essa come fratello e sorella. A questo bisogna rispondere che se la “Amoris laetitia” avesse voluto cancellare una disciplina tanto radicata e di tanta rilevanza l’avrebbe detto con chiarezza e presentando ragioni a sostegno. Invece non vi è alcuna affermazione in questo senso; né il papa mette in dubbio, in nessun momento, gli argomenti presentati dai suoi predecessori, che non si basano sulla colpevolezza soggettiva di questi nostri fratelli, bensì sul loro modo visibile, oggettivo, di vita, contrario alla parole di Cristo.

            Ma non si trova questa svolta – obiettano alcuni – in una nota a piè di pagina in cui si dice che, in alcuni casi, la Chiesa potrebbe offrire l’aiuto dei sacramenti a chi vive in situazione oggettiva di peccato (n. 351)? Senza entrare in un’analisi dettagliata, basta dire che questa nota fa riferimento a situazioni oggettive di peccato in generale, senza citare il caso specifico dei divorziati in nuova unione civile. La situazione di questi ultimi, effettivamente, ha caratteristiche particolari che la distinguono da altre situazioni. Questi divorziati vivono in contrasto con il sacramento del matrimonio e, dunque, con l’economia dei sacramenti, il cui centro è l’eucaristia. Questa è, infatti, la ragione richiamata dal precedente magistero per giustificare la disciplina eucaristica di FC 84; un argomento che non è presente nella nota né nel suo contesto. Ciò che afferma, dunque, la nota 351 non tocca la disciplina precedente: è sempre valida la norma di FC 84 e di SC 29 e la sua applicazione in ogni caso.

            Il principio di fondo è che nessuno può veramente desiderare un sacramento, quello dell’eucaristia, senza desiderare anche di vivere in accordo con gli altri sacramenti, tra cui quello del matrimonio. Chi vive in contrasto col vincolo matrimoniale si oppone al segno visibile del sacramento del matrimonio; in ciò che tocca la sua esistenza corporea, anche se dopo soggettivamente non fosse colpevole, egli si rende “anti-segno” dell’indissolubilità. E precisamente perché la sua vita corporea è contraria al segno, non può formare parte, ricevendo la comunione, del supremo segno eucaristico, dove si rivela l’amore incarnato di Gesù. La Chiesa, se lo ammettesse, cadrebbe in quello che san Tommaso d’Aquino chiamava la “falsità nei segni sacramentali”. E non siamo dinanzi a una conclusione dottrinale eccessiva, bensì dinanzi alla base stessa della costituzione sacramentale della Chiesa, che abbiamo paragonato all’architettura dell’arca di Noè. È un’architettura che la Chiesa non può modificare perché viene da Gesù stesso; perché essa, la Chiesa, nasce da qui, e qui si appoggia per navigare nelle acque del diluvio. Cambiare la disciplina in questo punto concreto, ammettendo una contraddizione tra l’eucaristia e il matrimonio, significherebbe necessariamente cambiare la professione di fede della Chiesa, che insegna e realizza l’armonia tra tutti i sacramenti, tale e quale l’ha ricevuta da Gesù. Su questa fede nel matrimonio indissolubile, non come ideale lontano ma come realtà concreta, è stato versato sangue di martiri.”

            http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351295

            Da ultimo richiamo COL MASSIMO RILIEVO quanto già segnalato, e cioè che chi impartisse l’assoluzione sacramentale al divorziato risposato perseverante nella convivenza more uxorio violerebbe (sì: VIOLEREBBE) il canone 915 del Codice di Diritto Canonico, come CON OGNI CHIAREZZA assevera la citata dichiarazione del Pontificio consiglio per i testi legislativi.

            1. fra' Centanni

              Grazie Alessandro della tua appassionata risposta. Scusa se insisto in un punto: ma il confessore può accertare, in sede di confessione, l’eventuale “non piena avvertenza” del peccatore? E se ciò fosse possibile (cosa che io non credo), potrebbe il confessore impartire l’assoluzione perché il penitente non è responsabile del peccato a causa della non piena avvertenza?

              Io credo che la “non piena avvertenza” sia di esclusiva competenza di Dio. Solo Dio può scrutare le profondità del cuore e sapere se davvero il peccatore non è responsabile a causa di non piena avvertenza. E lo stesso dicorso vale anche per il deliberato consenso.

              1. E quindi perché la Chiesa avrebbe indicato nelle 3 regole per giudicare il peccato mortale ben 2 di cui solo Dio può conoscere la reale esistenza nel cuore del penitente?

                Un assurdo logico…

                1. fra' Centanni

                  La chiesa, indicando le tre regole(materia, grave, piena avvertenza e deliberato consenso), ha indicato i criteri con cui Dio ci giudicherà nel giudizio personale. A Lui infatti spetta il giudizio morale sulla persona, non al confessore. Il confessore può e deve giudicare in foro esterno, cioè sui fatti riferiti dal penitente e quindi impartire l’assoluzione alle solite condizioni contenute nell’atto di dolore (pentimento e proponimento).

                  Se il penitente ha commesso un peccato la cui materia è oggettivamente grave, si possono avere due casi
                  1) Il penitente non ritiene in coscienza (rettamente formata?) quel particolare comportamento un peccato, quindi non lo confessa assumendosene personalmente la responsabilità. Potrebbe non avere piena avvertenza del peccato (in questo caso non ha niente da temere dal giudizio di Dio), in ogni caso risponderà direttamente a Dio.
                  2) Il penitente non ritiene in coscienza (rettamente formata?) quel particolare comportamento un peccato, tuttavia il peccato ha carattere manifesto. In questo caso il penitente non può accostarsi alla confessione e, se vi si accosta, non può ricevere l’assoluzione. Non può infatti, il penitente, invocare la non piena avvertenza e quindi la non responsabilità morale di quel peccato, perché nel momento in cui si avvina ad un ministro di Dio, il penitente deve accogliere quanto la chiesa insegna circa quel comportamento e rimuovere le cause della non piena avvertenza: ignoranza o non comprensione. Se poi l’ignoranza è invincibile e quindi senza colpa del penitente, questo è un caso che non può essere accertato dal confessore. Come dovrebbe fare, infatti, il confessore a stabilire con certezza che il penitente non riesce onestamente a capire la malizia di un atto? Di conseguenza, il confessore non può e non deve assumersi la responsabilità di giudicare moralmente innocente la persona del penitente. Ma del resto nessuno, in nessun caso, può dare un giudizio morale su una persona. Ciò che si può e si deve giudicare sono sempre e solo gli atti compiuti, che hanno valenza oggettiva.

                  1. Scusa fra’ ma se vuoi avere ragione a tutti costi te la do…

                    Il CCC cita:

                    “1857 Perché un peccato sia mortale si richiede che concorrano tre condizioni: « È peccato mortale quello che ha per oggetto una materia grave e che, inoltre, viene commesso con piena consapevolezza e deliberato consenso ». 116

                    1858 La materia grave è precisata dai dieci comandamenti, secondo la risposta di Gesù al giovane ricco: « Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non dire falsa testimonianza, non frodare, onora il padre e la madre » (Mc 10,19). La gravità dei peccati è più o meno grande: un omicidio è più grave di un furto. Si deve tenere conto anche della qualità delle persone lese: la violenza esercitata contro i genitori è di per sé più grave di quella fatta ad un estraneo.

                    1859 Perché il peccato sia mortale deve anche essere commesso con piena consapevolezza e pieno consenso. Presuppone la conoscenza del carattere peccaminoso dell’atto, della sua opposizione alla Legge di Dio. Implica inoltre un consenso sufficientemente libero perché sia una scelta personale. L’ignoranza simulata e la durezza del cuore 117 non diminuiscono il carattere volontario del peccato ma, anzi, lo accrescono.

                    Da NESSUNA parte precedente o posteriore a questa disanima il CCC specifica cose tipo “questo giudizio spetta a Dio e sarà il metro con cui Dio giudicherà ecc. ecc.”

                    Poi se cerchi te le ritrovi pari pari nell’ABC di lezioni o testi di formazione del buon confessore.

                    Dire che non riguardano il giudizio morale è una stupidaggine, perché diversamente basterebbe la materia grave. Che poi il confessore debba astenersi dal proprio “giudizio morale” sulla persona è altra cosa, ma non può esimersi dal giudizio morale sull’atto e sulle conseguenze anche morali che gli atti comportano, nonché sui rischio per la salvezza dell’anima del penitente.

                    Poi, se come capita spesso, vuoi rigirarla in tutti i modi possibili solo per non cambiare idea o ammettere di aver preso una cantonata, fa come ti pare… io abbandono.

                    1. fra' Centanni

                      Ti assicuro Bariom che avere ragione è davvero l’ultimo dei miei problemi. Io voglio capire e non mi riesce.

                      Ok, accettiamo per un attimo il fatto che il confessore possa valutare con certezza che il penitente non è moralmente responsabile di adulterio (in fondo di questo stiamo parlando) a causa di non piena avvertenza. Sulla base di questa sua valutazione, il confessore impartisce l’assoluzione. Perfetto. Domanda: la valutazione del confessore circa la non responsabilità morale del penitente è da ritenersi in ogni caso certamente giusta? Penso che converrai con me che il confessore, pur in buona fede, può tranquillamente sbagliarsi dato che la non piena avvertenza è per sua stessa natura sfuggente e, soprattutto, non è un fatto oggettivamente accertabile, dato che si tratta di valutare la maggiore o minore (fino ad essere nulla) capacità del penitente a comprendere la malizia di un atto. Bene, poniamo il caso che il confessore, nel valutare la non responsabilità morale del penitente sbagli e quindi impartisca l’assoluzione su un presupposto (non piena avvertenza) errato. Se il presupposto è errato, come inevitabilmente può succedere, questo significa che il penitente, in realtà, è moralmente responsabile dell’adulterio. Quindi l’assoluzione ricevuta è invalida, con le conseguenze che lascio alla valutazione di tutti.

                      Ma poi aggiungo. Se davvero la non piena avvertenza fosse oggettivamente accertabile, qualcuno troverebbe qualcosa da ridire sul fatto che un confessore manda assolto un ragazzo omosessuale che convive con il “marito” (dato che ormai il “matrimonio omosessuale” sta diventando una realtà)? Se il confessore “accerta” la non piena avvertenza del ragazzo e quindi la sua non responsabilità morale circa il “matrimonio omosessuale”, perché non dovrebbe assolverlo? Se accettiamo l’idea che il confessore possa valutare con certezza della non responsabilità morale del penitente, ne consegue senza possibilità di scampo che anche un omosessuale deciso a vivere la sua relazione contro natura può essere assolto senza dover rinunciare al suo peccato. Sbaglio qualcosa?

                    2. Sbagli su una cosa…

                      Se parti dal presupposto che un confessore possa errare nell’impartire l’assoluzione (puoi citare tutte le casistiche e le possibili situazione che vuoi…) allora qualunque – e dico qualunque – della assoluzioni che tu come me, hai ricevuto, possono essere invalide (con tutto quel che ne consegue)!

                      Ti piace la prospettiva?

                      Domanda successiva: perché confessarsi allora??

              2. Alessandro

                @ fra’

                Il confessore può avere, se non infallibile consapevolezza (che compete solo a Dio), almeno fondate ragioni per ritenere che il penitente non abbia commesso il tale peccato con piena avvertenza.

                Ma la questione della piena avvertenza non è rilevante per quanto concerne l’assoluzione sacramentale del divorziato risposato convivente more uxorio che persista in tale condotta. A costui non può che essere negata l’assoluzione sacramentale (come s’è precisato qui ad abundantiam), dal momento che il suo stato e la sua condizione di vita “contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia” (FC 84).
                Il confessore che impartisse l’assoluzione sacramentale al divorziato risposato convivente more uxorio e perseverante in questa condotta trasgredirebbe un esplicito divieto inderogabile del Magistero, violando il vigente Codice di Diritto Canonico al canone 915 (vedasi: Pontificio consiglio per i testi legislativi, Dichiarazione circa l’ammissibilità alla santa comunione dei divorziati risposati, 24 giugno 2000).

                Come deve comportasi un pastore nei confronti del divorziato risposato convivente more uxorio spiega bene un teologo morale e sacerdote della statura del cardinal Caffarra:

                “Di fronte ai FDR [fedeli divorziati risposati] dobbiamo evitare i seguenti atteggiamenti o approcci al loro problema.

                – Esporre puramente e semplicemente ciò che la Chiesa dice, senza dare nessuna motivazione seria, senza fare nessun tentativo di instaurare un dialogo sulle ragioni di ciò che la Chiesa dice. Quest’approccio al problema è gravido di conseguenze molto negative: prevalenza della dimensione morale su quella sacramentale; crescente distanza della persona dalla Chiesa.

                – Non dimostrare una piena condivisione della dottrina della Chiesa da parte del pastore, del seguente tipo: “io ti ammetterei alla Comunione, però la Chiesa non me lo consente”. Questa posizione è devastante in ordine alla coscienza morale dei FDR. Essi infatti se ne andranno dal dialogo pastorale coll’impressione o perfino colla convinzione che anche nella Chiesa non c’è piena condivisione della dottrina matrimoniale, e che Essa è completamente estranea ai veri problemi della gente.

                Simile a questo approccio è quello di chi dà ad intendere che, trattandosi fondamentalmente di un problema disciplinare, ci si può attendere anche che sia cambiata.

                – Non affrontare il problema, ma dissimularlo. E ciò può accadere in due modi. O mantenendo puramente e semplicemente il silenzio, oppure dicendo: “fai come ti dice la tua coscienza”. Quest’approccio al problema è molto sbagliato. Mi limito ad una ragione. Esso conferma la convinzione, oggi sempre più diffusa nelle nostre società occidentali, che il matrimonio e “res privata”, che cioè i problemi matrimoniali riguardano esclusivamente la vita privata dei singoli. In questo modo quindi si coopera obiettivamente all’oscurarsi della fede nella sacramentalità del matrimonio e della intelligenza della rilevanza pubblica del matrimonio stesso, del suo “aver a che fare” col bene comune.

                04. Ma oggi nei pastori d’anime ci può essere una difficoltà più grave, dovuta ad una sorta di malessere che si prova quando si affronta questo problema. E’ come un’esperienza di sconfitta di fronte ad una realtà che sembra ormai imporsi, senza vie di uscita. La sempre crescente percentuale di matrimoni falliti, la leggerezza con cui si contrae il matrimonio, quella specie di costituzionale fragilità psicologica di cui oggi soffrono tanti nostri giovani, possono indurre nel cuore del pastore la convinzione che la sua azione pastorale sia priva di ogni efficacia.

                Sia sufficiente dire al riguardo che a noi il Signore chiede di essere testimoni del Vangelo del matrimonio, non la certezza dei risultati. A noi è chiesto di testimoniare la Verità, non di farla trionfare.

                1. LA CONDIZIONE ECCLESIALE DEI FDR.

                Il punto di partenza dell’azione pastorale è di avere una visione esatta della condizione ecclesiale dei FDR.

                Premettiamo un’osservazione importante. La “comunione” che costituisce la Chiesa non è di tale natura da non ammettere gradi: un “più” e un “meno”. Come una lampada: o è accesa o è spenta. La “communio ecclesialis” al contrario ammette gradi: dall’inizio, la conversione alla fede-battesimo, fino alla perfezione assoluta nella gloria eterna. Quindi, si può essere nella comunione della Chiesa in modalità diverse. Non solo, ma essa è al contempo visibile ed invisibile. I vincoli della comunione visibile sono la confessione della stessa fede insegnata dal Vescovo di Roma e dai vescovi in comunione con lui; la partecipazione agli stessi sacramenti; l’accettazione dell’ordine gerarchico in cui è strutturata la Chiesa. “Nella sua realtà invisibile, essa [= la comunione ecclesiale] è comunione di ogni uomo con il Padre per Cristo nello Spirito Santo, e con gli altri uomini compartecipi nella natura divina (cfr. 2Pt 1,4), nella passione di Cristo (cfr. 2Cor 1,7), nella stessa fede (cfr. Ef 4,13, Filem 6), nello stesso spirito (cfr. Fil 2,1)” [Congregazione Dottrina della Fede, Lett. Communionis notio 4,1]

                Tenendo presente tutto questo, possiamo descrivere la condizione ecclesiale dei FDR con due proposizioni fondamentali.

                La prima: i FDR, per il solo e semplice fatto di essere tali, non sono fuori della comunione ecclesiale né visibile né invisibile.

                Per capire bene questa affermazione dobbiamo non dimenticare che il peccatore si trova nella Chiesa come … a casa sua, poiché è nella Chiesa che il peccatore viene perdonato, come diciamo nella Professione di fede.

                La seconda: i FDR si trovano in una condizione che obiettivamente contraddice l’Eucarestia, nel senso preciso che “il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucarestia” (Es. Ap. Familiaris consortio 84,4). Si faccia bene attenzione. La contraddizione di cui si parla non consiste precisamente nel fatto che i FDR tengono una condotta di vita contraria, in forma grave, alla legge di Dio, e quindi non possono ricevere l’Eucarestia. Ma consiste propriamente in questo: dato il rapporto che esiste fra l’unione di Cristo colla Chiesa, l’Eucarestia, il Matrimonio, i FDR hanno posto in essere una condizione, sono entrati in uno stato di vita che contraddice quel rapporto di natura mistico-sacramentale. En passant, si deve certo dire che esistono anche altre situazioni che contraddicono l’Eucarestia. Questo dovremmo richiamare più frequentemente nella nostra predicazione e catechesi. I FDR forse capirebbero così più facilmente la loro situazione.

                Corollari

                Dalla individuazione della condizione ecclesiale dei FDR derivano alcune conseguenze importanti dal punto di vista pastorale.

                a) In quanto sono nella comunione della Chiesa, devono partecipare alla sua vita. “Siano esortati a ascoltare la parola di Dio, a frequentare il sacrificio della Messa, a perseverare nella preghiera, a dare incremento alle opere di carità e alle iniziative della comunità in favore della giustizia, a educare i figli nella fede cristiana, a coltivare lo spirito e le opere di penitenza per implorare così, di giorno in giorno, la grazia di Dio” (Es. Ap. Familiaris consortio 84,3).

                b) In quanto vivono in una condizione che obiettivamente contraddice il mistero eucaristico ed a causa dello scandalo teologico che potrebbe essere causato, i FDR non possono esercitare il ministero del catechista ed in genere ministero educativo, il ministero del lettorato neppure ad actum nelle celebrazioni liturgiche, il ministero neppure ad actum della distribuzione dell’Eucarestia, il ministero dell’accolito, essere padrino/madrina al battesimo e alla cresima; non possono essere membri del Consiglio pastorale parrocchiale e del Consiglio parrocchiale per gli affari economici. E’ consigliabile che non fungano da testimoni al matrimonio.

                L’ACCOMPAGNAMENTO DEI FDR.

                Nel numero precedente abbiamo, per così dire, preso in esame la situazione dei FDR da un punto di vista statico. Cioè: stante la loro condizione ecclesiale, si deve concludere che … .

                Tuttavia questa non è né deve essere l’unica o principale prospettiva dell’azione pastorale nei confronti dei FDR. Essa deve soprattutto preoccuparsi di strutturarsi come “azione di accompagnamento” dei FDR. Questa struttura dell’azione pastorale, pensata dunque come un “cammino con …”, implica un punto di partenza, un traguardo finale, un movimento graduale dall’uno verso l’altro.

                2,1 [Punto di partenza]. E’ assai importante avere una esatta comprensione della situazione propria di ciascuno. Occorre tener presente, nel nostro dialogo pastorale, se e in che misura il coniuge è stato responsabile della rottura del matrimonio; se è stato o non abbandonato e così via.

                Ma non sarebbe rispetto delle persone, in senso completo, fermarci all’ascolto [necessario!], senza esaminare accuratamente le cause della sofferenza che il FDR mostra e a non cercarne i rimedi. E’ bene chiedere loro che cosa esattamente causa la loro sofferenza: certo l’impossibilità di vedersi riconosciuto il c.d. nuovo matrimonio, e quindi l’impossibilità di accedere all’Eucarestia, soprattutto in particolari situazioni [es. prime comunioni di figli]. Ma è giusto scaricare interamente la responsabilità della propria sofferenza sulla Chiesa, come se non dipendesse dalla propria volontà? A volte certi atteggiamenti esprimono semplicemente il bisogno di scaricare sulla Chiesa la responsabilità di situazioni che sembrano non avere più vie di uscita.

                E’ proprio questo il momento in cui si deve proporre quella partecipazione alla vita della Chiesa, che è per loro possibile (cfr. sopra § 1,a). Di essa, si deve loro dire, ha particolare bisogno proprio chi vive in una situazione di FDR.

                Né si deve omettere, quando si dà il caso, di ricordare loro la testimonianza di chi, abbandonato, è rimasto fedele, vivendo in una spesso dolorosa solitudine.

                2,2. [Punto di arrivo]. Nella fede della Chiesa, il punto di arrivo di quest’azione pastorale è l’abbandono o rottura del c.d. secondo matrimonio, e possibilmente il ritorno al vero matrimonio.

                Questo abbandono-rottura può essere o fisica o morale. Non c’è bisogno di spiegare la prima modalità. Mi fermo sulla seconda.

                Quando è moralmente impossibile abbandonare fisicamente il convivente, quando cioè la rottura della convivenza comportasse la violazione o il rischio della violazione di diritti del terzo innocente [es. educazione dei figli] o una grave mancanza di carità verso il convivente, bisognoso di assistenza, ci si può limitare all’esclusione dell’affectio coniugalis dalla comunanza di vita.

                Esclusione della “affectio coniugalis” significa due cose: interruzione di ogni esercizio della sessualità proprio dei coniugi; una progressiva trasformazione del loro rapporto in rapporto di amicizia, di stima, di aiuto reciproco. E’ questo il significato profondo dell’espressione “come fratello e sorella”.

                E’ necessario essere consapevoli che questa esigenza è radicata in una dottrina della Chiesa ed è intimamente coesa con essa. L’esercizio della sessualità è santo e santificante solo nel matrimonio. Pertanto una disciplina sacramentalmente diversa implica di fatto o la negazione di questa dottrina morale o la negazione dell’indissolubilità matrimoniale. Delle due l’una: o si ammette la liceità del rapporto sessuale ed allora si deve ammettere che il secondo è un vero e proprio matrimonio [= negazione dell’indissolubilità matrimoniale]; o si nega che il secondo è un vero matrimonio ed allora si ammette che la sessualità umana può essere santamente esercitata anche fuori del matrimonio.

                Quando i due conviventi si sono seriamente impegnati a questa trasformazione, essi possono accedere all’Eucarestia, dopo aver ricevuto l’assoluzione sacramentale, fermo restando l’obbligo di evitare lo scandalo.

                Il confessore deve tener presente che si tratta di penitenti che vivono in occasione prossima necessaria [= moralmente non possono interrompere fisicamente la convivenza]. Pertanto:

                – possono essere assolti se, manifestato il loro proposito di escludere l’affectio coniugalis, si impegnano a ricorrere ai mezzi che il sacerdote loro indica;

                – se questi stessi sono recidivi [= già ammoniti dal confessore hanno trascurato il ricorso ai mezzi consigliati e sono ricaduti nel peccato di avere rapporti sessuali], normalmente l’assoluzione deve essere differita, fino a quando ci siano segni sicuri di vero proposito, a meno che diano segni veramente straordinari di conversione.

                2,3. [Movimento graduale]. La rottura della convivenza peccaminosa può anche accadere “uno ictu” [in un colpo solo, istantaneamente], ma normalmente essa comporta un cammino di conversione prolungato: cammino che non sempre giunge alla sua meta di cui abbiamo parlato poc’anzi. Ed è in questo cammino che diventa particolarmente necessario una partecipazione dei FDR alla vita della Chiesa, nella forma loro possibile, e una grande vicinanza del pastore.

                E’ importante far capire ai FDR che la disciplina penitenziale loro richiesta, se accettata, è ricca di conseguenze positive anche sulla vita della Chiesa.

                La loro accettazione in primo luogo mostra la loro volontà di rimanere nell’unità della Chiesa, nella sua comunione. Essi devono sapere che questa è la via migliore per ricevere la grazia di una conversione sempre più profonda. L’esperienza di tanti FDR che hanno accolto umilmente questa loro condizione ecclesiale dimostra che essi hanno ritrovato un modo di essere nella Chiesa che dona loro serenità e pace, perché si rendono conto che Essa non li ha abbandonati a se stessi.

                In secondo luogo, la fedeltà dei FDR alla disciplina della Chiesa aiuta sicuramente tutti i fedeli ad avere un più profondo rispetto all’Eucarestia. E’ questo un punto d’importanza pastorale fondamentale. In un periodo in cui ci si confessa sempre meno e ci si comunica sempre più, non è sbagliato interrogarci se le tante persone che si comunicano siano in possesso delle disposizioni necessarie per una comunione degna. Il considerare che ci sono fedeli che desiderano accostarsi all’Eucarestia, e non lo possono fare a causa della condizione di vita in cui si trovano, aiuta sicuramente tutti ad esaminare se stessi “per non mangiare e bere la propria condanna”.

                In terzo luogo, ma non dammeno, la fedeltà dei FDR alla disciplina della Chiesa aiuta chi si sta preparando al matrimonio a vedere con più profondità la serietà dell’impegno matrimoniale, ed a cogliere il valore dell’indissolubilità…

                La nostra azione pastorale, perché sia efficace, deve possedere alcune caratteristiche, senza delle quali essa è gravemente compromessa.

                La prima è l’unità dei pastori. Iniziative o scelte, anche attinenti a singole persone, in contrasto con quanto detto sopra ha conseguenze disastrose sull’insieme dell’azione pastorale della nostra Chiesa. Per almeno due ragioni. In primo luogo, i fedeli cominceranno a distinguere fra sacerdote e sacerdote secondo il criterio di chi “capisce i problemi della gente” e “chi non capisce”, facendo coincidere i primi con chi di fatto approva la loro condizione di FDR o altra situazione irregolare. In secondo luogo, i fedeli – anche non DR – cominceranno a pensare che non si tratta poi di una questione tanto importante, o di una posizione unanime della Chiesa. Col risultato che il pastore fedele e misericordioso viene messo in cattiva luce nei confronti di chi ha confuso misericordia ed infedeltà.

                La seconda è l’assenza della presunzione, non ritenendo di avere la competenza ultima nel dare il giudizio sul come orientare i FDR e gli altri in condizione irregolare, anche in contrasto colla disciplina ecclesiale, in base a supposte ragioni pastorali, meglio conosciute da una presuntuosamente supposta vicinanza alle persone. Non esiste una “verità pastorale” in contrasto colla “verità dottrinale” (cfr. Lett. Enc. Veritatis splendor 56).

                La grave difficoltà in cui versa oggi il matrimonio esige da parte di noi pastori una grande unità, una grande carità, una grande fedeltà, una grande umiltà,”

                http://www.caffarra.it/divorz.php

      2. Luigi

        Cito Alvise:

        “…ma se un’altro Papa contraddicesse Amoris Letitia dal punto di vista di Giovanni Paolo non si metterebbe anche lui in contraddizione[?]”

        Fondamentalmente – e anche un po’ semplicisticamente – la religione cattolica non è “letterale/testuale”, ma neppure è “personalistica”.
        Il Depositum Fidei è infatti costituito dalle Sacre Scritture e dalla Santa Tradizione; ovvero, se mi passi il paragone, dalla “legge” e dalla sua “interpretazione autentica”. Conclusasi la Rivelazione con la morte dell’ultimo Apostolo, nulla può essere aggiunto a tale deposito.

        Per tale motivo, ad esempio, la liceità dell’omosessualismo non potrà mai essere di dottrina cattolica: tanto la Scrittura quanto la Tradizione lo impediscono.
        Se anche un’enciclica papale dicesse altro, non sarebbe Magistero.

        Non che siano mancate “apparenti” contraddizioni nei documenti pontifici, attraverso i secoli; per citare una delle più note, quella riguardante la Messa tridentina.
        Ma appunto era solo apparente, tale contraddizione, poiché l’insegnamento era chiaro.

        Ciao.
        Luigi

    3. Bri

      @Alessandro
      Solo per amor di precisione.

      Quando commenti con “E’ notevole che Buttiglione candidamente ammetta che …” e riporti il pezzo precedente a mio avviso hai male interpretato. In quel passaggio Buttiglione sta esplicitando le parole di quei “critici (che) oppongono direttamente Familiaris consortio (n. 84) ad Amoris laetitia …”. Non sono parole sue.

      Le sue sono espresse invece anche così:
      “Adesso Papa Francesco ci dice – osserva il filosofo – che questa verifica (sulle circostanze) vale la pena farla. La differenza fra Familiaris consortio e Amoris laetitia è tutta qui. Non c’è dubbio che il divorziato risposato sia oggettivamente in una condizione di peccato grave; Papa Francesco non lo riammette alla comunione ma, come tutti i peccatori, alla confessione. Lì racconterà le eventuali circostanze attenuanti e si sentirà dire se e a che condizioni può ricevere l’assoluzione”

      Lunqi quanto sopra dall’essere un avallo a qualunque posizione in gioco nel dibattito
      Come premesso era solo per correggere lo spunto originario al tuo post

      1. Piero

        Papa Francesco non lo riammette alla comunione ma, come tutti i peccatori, alla confessione.

        Sono solamente io a notare l’assurdita’ di una tale affermazione?
        QUANDO MAI un “divorziaro risposato” non e’ stato ammesso alla CONFESSIONE. Qui si sta facendo passare un qualcosa che non e’ MAI ACCADUTO in tutta la storia della Chiesa.
        Quindi come puo’ Papa Francesco riammettere qualcuno a cui NON E’ STATA MAI NEGATA, IN NESSUN CASO una tale possiblita’ (e cioe’ la confessione)?
        A Napoli direbbero: Ma stiamo pazziando?

      2. Alessandro

        @Bri

        Come ognuno può constare leggendo l’intervento di Buttiglione, secondo il filosofo Amoris laetitia rende possibile in certi casi l’assoluzione sacramentale (donde la ricezione della Comunione eucaristica) ai divorziati risposati conviventi more uxorio.
        Ma ciò – l’ho ribadito molte volte, non sto a ripetermi per la millesima – è impossibile, perché il divieto senza eccezioni del Magistero al riguardo è irreformabile (cioè: nessuno può cambiarlo, nemmeno il Papa):

        https://costanzamiriano.com/2016/07/20/il-mistero-della-donna/#comment-115243

        1. bri

          @alessandro
          Interpreterò liberamente la tua risposta come segue:
          “Grazie Bri del rilievo. In effetti nella fretta avevo mal interpretato quel passaggio”
          Cui rispondo volentieri con un “figurati”

          1. Alessandro

            Ed interpreteresti male, perché hai evidentemente frainteso quel che scrive Buttiglione e pure la mia risposta, che non era elusiva.

            Buttiglione scrive “Altri critici oppongono direttamente Familiaris consortio (n. 84) ad Amoris laetitia (n. 305, con la famigerata nota 351). San Giovanni Paolo II dice che i divorziati risposati non possono ricevere l’eucaristia e invece Papa Francesco dice che in alcuni casi possono.”

            Ebbene, per Buttiglione è proprio così: “San Giovanni Paolo II dice che i divorziati risposati [sottinteso: che seguitano a convivere more uxorio] non possono ricevere l’eucaristia e invece Papa Francesco dice che in alcuni casi possono”.
            E per questo nel mio commento affermavo: “E’ notevole che Buttiglione candidamente ammetta che FC 84 vieti IN OGNI CASO l’accesso alla Comunione eucaristica ai divorziati risposati conviventi more uxorio, mentre Amoris laetitia al cap. 8 ammetterebbe che “IN ALCUNI CASI” i divorziati risposati conviventi more uxorio vi accedano”.

            E che Buttiglione sia convinto che Amoris laetitia al cap. 8 – a differenza di Familiaris consortio – ammetta che “IN ALCUNI CASI” i divorziati risposati conviventi more uxorio possano ricevere l’eucarestia lo si intende da più punti del suo intervento, tra i quali evidenzio:

            – “Il Papa invita i divorziati risposati a iniziare (o proseguire) un cammino di conversione. Li invita a interrogare la loro coscienza e a farsi aiutare da un direttore spirituale. Li invita ad andare al confessionale a esporre la loro situazione. Invita i penitenti e i confessori a iniziare un percorso di discernimento spirituale. L’esortazione apostolica non dice a che punto di questo percorso essi potranno ricevere l’assoluzione e accostarsi alla eucaristia. Non lo dice perché troppo grande è la varietà delle situazioni e delle circostanze umane”.

            Qui Buttiglione sostiene che 1) stando ad AL, a un certo punto del percorso del discernimento spirituale i fedeli divorziati risposati potranno “ricevere l’assoluzione e accostarsi alla eucaristia”, ma 2) a differenza di Familiaris consortio, AL non stabilisce che detto punto del percorso coincida con la rinuncia a convivere more uxorio (AL “Non lo dice perché troppo grande è la varietà delle situazioni e delle circostanze umane”). E’ chiaro dunque che, secondo Buttiglione, non è escluso che, in forza di AL, in alcuni casi divorziati risposati perseveranti nel convivere more uxorio potranno “ricevere l’assoluzione e accostarsi alla eucaristia”

            – “Crea problemi la nuova regola [stabilita da AL] e comporta rischi?… Certo. Esiste il rischio che alcuni si accostino in modo sacrilego alla comunione senza essere in stato di grazia? Se lo faranno mangeranno e berranno la loro condanna. Ma la vecchia regola [cioè: quella di Familiaris consortio] non comportava anch’essa rischi? Non esisteva il rischio che alcuni (o molti) si perdessero perché lasciati privi di un sostegno sacramentale a cui avevano diritto? È compito delle conferenze episcopali dei singoli paesi, di ogni vescovo e in ultima istanza di ogni singolo fedele adottare le misure opportune per massimizzare i benefici di questa linea pastorale e minimizzare i rischi che comporta.”
            Queste affermazioni sono chiarissime: Buttiglione sta dicendo che c’è una “nuova regola” stabilita da AL che si distingue dalla vecchia evidentemente perché, stando ad essa, IN ALCUNI CASI i divorziati risposati che convivono more uxorio possono ricevere l’assoluzione sacramentale e quindi l’eucaristia, mentre la “vecchia regola” contenuta in Familiaris consortio 84 nega IN OGNI CASO che i divorziati risposati che convivono more uxorio possano ricevere l’assoluzione sacramentale e quindi l’eucaristia.

            Se adesso, Bri, rileggi il passaggio “incriminato” dell’intervento di Buttiglione:

            “Altri critici – scrive ancora Buttiglione – oppongono direttamente Familiaris consortio (n. 84) ad Amoris laetitia (n. 305, con la famigerata nota 351). San Giovanni Paolo II dice che i divorziati risposati non possono ricevere l’eucaristia e invece Papa Francesco dice che in alcuni casi possono. Se non è una contraddizione questa!”

            ti puoi accorgere che ciò che Buttiglione contesta ai critici non è che non sia vero che “San Giovanni Paolo II dice che i divorziati risposati non possono ricevere l’eucaristia e invece Papa Francesco dice che in alcuni casi possono” (Buttiglione – come ho mostrato, concorda su questo fatto), ma che ci sia contraddizione tra FC e AL. Buttiglione sostiene che tra FC e AL c’è differenza, non contraddizione.
            Questa opinione di Buttiglione è campata in aria ed è il tipico arrampicamento sugli specchi… ma non è questo il punto su cui verteva la nostra divergenza di veduta…

            1. @alessandro
              Interpreterò liberamente la tua risposta come segue
              “Caro Bri, non si capisce nulla di quel che volevi dire col tuo commento, spiegati meglio”
              Cui rispondo
              “No dai non fa niente”

              Continuerò a leggerti volentieri

            2. Ciò che personalmente non mi risulta chiaro è perché dovrebbe esistere il rischio “che alcuni (o molti) si perdessero perché lasciati privi di un sostegno sacramentale a cui avevano diritto?”

              Ammesso che di possa plare si “diritto ad una Sacramento”, mi spiego con una riflessione che non ricordo se ho già posto qui… di certo su altro blog da cui perdonate l’auto-citazione:

              “Perché chi vive in una situazione irregolare o peggio di peccato, ammettiamo pure non pienamente avvertito come tale, ha questa spinta e pretesa ad accostarsi alla Eucaristia?

              Certo, si potrebbe dire “perché conosce il valore spirituale e concreto” che è per un Cristiano il potersi cibare del Corpo e Sangue di Nostro Signore… e questo è ovvio. Aggiungiamo anche un comprensibile “desiderio del cuore”.
              Ma proprio perché consapevole di tale valore (ne è consapevole?), conoscendo i dettami della Chiesa, che abbiamo già detto più volte non sono “punitivi”, avendo anche solo un’ombra di dubbio di non poter essere ammesso alla Eucaristia, o il dubbio fosse una acclarata situazione irregolare, perché tanta “incontenibile spinta” e pretesa?
              Perché non accettare di trasformare questo “desiderio non appagato”, nell’offerta di una spirituale sofferenza a Dio proprio in vista della propria conversione e salvezza?

              Perché questa pervicace idea che essere escluso dall’Eucarestia, ma non da tutto il vivere sociale e spirituale della Chiesa, debba nuocere gravemente o debba escludere del tutto dall’assistenza dello Spirito Santo (sempre che non siano presenti peccati che ne rendono impossibile la coabitazione)?

              Il rischio non è forse di cadere nell’individualismo – tanto attuale – dove il singolo di ogni esigenza fa un “diritto”? O il ricercare una “consolazione dell’anima” quasi “epidermica”, se mi si concede l’apparente paradosso…

              Certo l’Eucaristia è anche cura, essendo alimento dell’Anima, ma chi con intelligenza, se in stato di grave malattia, ingurgiterebbe litri e litri di un potente farmaco laddove la prescrizione prevede piccole dosi, una lenta somministrazione “goccia a goccia”, rischiando così effetti peggiori dello stesso stato di sofferenza in atto?”

              (Chiaro che il “farmaco a dosi massicce o goccia a goccia” è imprecisa metafora, non potendo essere comunque l’Eucarestia se non ammessa, dato che in tal caso non sarebbe questione di “quantità”)

              1. Beatrice

                @Bariom
                Volevo ricollegarmi a due cose che hai detto e che condivido per aggiungere alcune riflessioni che hanno suscitato in me.

                «Ciò che personalmente non mi risulta chiaro è perché dovrebbe esistere il rischio “che alcuni (o molti) si perdessero perché lasciati privi di un sostegno sacramentale a cui avevano diritto?”»

                Anche a me, leggendo quella frase di Buttiglione, è venuto subito da storcere il naso: non esiste un diritto ai Sacramenti, essi sono un dono liberamente offerto da Dio che l’uomo può solo decidere se accogliere o rifiutare, ma se li accoglie lo deve fare a precise condizioni e con una determinata disposizione d’animo, non certo con fare arrogante pretendendo di decidere quali dei dieci comandamenti seguire e quali no, perché altrimenti uno può fare la Confessione e la Comunione mille volte ma non servirà a nulla, il suo cuore rimarrà comunque chiuso all’incontro con Cristo. Nessuno vuole cacciare via o discriminare quanti vivono una situazione familiare anomala, men che meno imporre agli adulteri di portare una lettera scarlatta per renderli degli appestati in mezzo alle comunità. Hester Prynne, la protagonista del celebre romanzo di Hawthorne, guarda caso viveva in una cittadina protestante e non cattolica. Karen Blixen, pur essendo nata in una famiglia di fede protestante, aveva più simpatia per i cattolici, perché li riteneva meno rigidi, tanto che nei suoi racconti si trovano diversi cardinali presentati come figure positive. Una volta, mentre discutevo con due donne dei testimoni di Geova, una di loro disse una frase totalmente anti-evangelica: “noi allontaniamo le mele marce dalla nostra comunità”, e lei intendeva dire che davvero da loro se qualcuno commetteva un peccato considerato grave veniva espulso dal gruppo di fedeli. Io penso invece, in accordo con la Chiesa cattolica, che sia dovere tanto dei religiosi quanto dei laici incoraggiare tutti coloro che manifestino il desiderio di recuperare un rapporto con Dio, anche se si trovano a vivere situazioni problematiche dal punto di vista della conformità agli insegnamenti di Cristo (è vero che esiste la possibilità di scomunica ma si applica solo in pochi casi eccezionali). Dubito fortemente che Giovanni Paolo II o Benedetto XVI abbiano mai voluto escludere determinate categorie di peccatori dalla vita della Chiesa, perché ciò sarebbe stato contrario a quanto insegna il Vangelo: Gesù era aperto al dialogo e all’incontro con chiunque, dalla samaritana a Zaccheo, a cui però rivolgeva sempre e solo parole di verità, insomma accoglieva il peccatore senza mai scendere a compromessi con il peccato. Ricorderò sempre quando, durante un incontro pubblico, alla domanda di una divorziata risposata che chiedeva di essere ammessa al Sacramento dell’Eucaristia, Benedetto XVI, subito dopo aver udito la richiesta, si rabbuiò, assunse un’espressione veramente addolorata, da cui traspariva chiaramente il conflitto interiore che stava vivendo tra la volontà di mostrare misericordia e la necessità di mantenersi fedele alle parole di Gesù, insomma si vedeva che dire la verità in quel momento gli costava tantissimo eppure lo fece lo stesso perché sapeva che era per il bene di quella donna e del suo compagno. Nel suo viaggio apostolico in Messico, Papa Francesco ha incontrato due divorziati risposati che hanno dato una bellissima testimonianza dicendo in che modo si sentano parte della Chiesa pur essendo esclusi dalla ricezione dei Sacramenti: “Non possiamo accostarci all’eucaristia ma possiamo fare la comunione attraverso il fratello bisognoso, il fratello malato, il fratello privato della libertà”. Qui è dove ho letto la notizia: http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2016/02/16/in-messico-con-papa-francesco-i-divorziati-risposati-fanno-la-comunione-cosi/

                «“Questa norma non ha affatto un carattere punitivo o comunque discriminatorio verso i divorziati risposati, ma esprime piuttosto una situazione oggettiva che rende DI PER SE’ impossibile l’accesso alla Comunione eucaristica…”
                Ciò vale poi per ogni “stato” o peccato che impedisca l’accostarsi all’Eucarestia e la ratio è anche quella del preservare l’anima di chi si trovasse in queste condizioni, da un male peggiore derivante dal cibarsi del Corpo e Sangue di Cristo in stato di peccato mortale.»

                Questo è un punto importante della questione, perché anche tralasciando i tanti e fondamentali argomenti a sostegno del divieto di accesso all’Eucaristia dei divorziati risposati, argomenti espressi esaustivamente in Familiaris Consortio ed esplicati in maniera esemplare da Muller in questo suo intervento http://chiesa.espresso.repubblica.it/articolo/1351295, bisogna a gran forza sottolineare che quel divieto va innanzitutto a vantaggio delle persone coinvolte in una situazione irregolare, perché le protegge dal pericolo di mangiare e bere la propria condanna, peggiorando in tal modo la loro condizione, e perché le indirizza verso un autentico cammino di conversione spronandoli a modificare gradualmente il loro stato con la promessa di una piena integrazione nella Chiesa. Suor Gloria Riva usa la metafora del sale, che secondo me è molto efficace per descrivere gli effetti dell’Ostia consacrata sui fedeli: “L’eucaristia è una iniezione di eternità, prepara e abitua l’uomo a stare con Cristo ma – come dicevano i Padri della Chiesa – essa è come il sale, conserva nello stato in cui sei. Se sei in grazia di Dio, sei conservato nel bene; se non sei in grazia di Dio si accelera il processo di corruzione. Lo dice appunto tutta la vicenda di Giuda che, dopo aver preso il boccone uscì e la sua uscita fu nefasta. Non solo tradì il suo Maestro con il quale aveva condiviso la mensa ma, e questo fu l’aspetto peggiore, disperò del suo perdono. Non ebbe la forza di pentirsi e di ritornare in seno alla comunità. Egli diede su di sé un giudizio inappellabile tale da togliersi la vita”. Qui si trova il resto dell’articolo: http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2014/10/13/alla-comunione-ai-divorziati-risposati-anche-il-beato-angelico-dice-no/

                1. @Beatrice, può anche essere che il termine “diritto” (a cui avevano diritto – cit.) sia stato utilizzato impropriamente semplicemente per dire “poteva essere loro concesso (il sostegno sacramentale) e non lo è stato”, ma questo non cambia credo il cuore del problema… impariamo dai Santi a cui talvolta è stato negato un loro “diritto” anche in ambito ecclesiale eppure hanno rimesso solo a Dio l’ottenere “giustizia”.

                  Quanto all’allontanamento dei peccatori dalla Comunità (che non è certo quello delle “mele marce” dei TDG) vale forse la pena di ricordare che in passato (primi secoli) esisteva l’ordine dei penitenti e molte antiche chiese paleocristiane e romaniche, conservano ancora del tutto intatto o i resti del “nartece”, parte della basilica paleocristiana riservata ai penitenti e ai catecumeni*, costituita da un vestibolo per lo più addossato all’esterno della facciata o, meno spesso, ricavato all’interno della stessa.

                  *catecumeni, cioè gli adulti che si preparavano a ricevere il Battesimo e l’annesso perdono dei peccati, gli altri Sacramenti e di conseguenza ancora non accedevano all’Eucaristia.

                  Il Cristiano, il battezzato adulto, era colui che non peccava più – quanto meno in peccati di materia grave, pubblici e che danno scandalo – non per una idea di “casta di perfetti”, ma perché il Cristiano era assimilato alla stessa figura del Cristo (diversamente perché definirsi Cristiani?).

                  Il peccato (soprattutto quello di materia grave) era molto più “seriamente considerato” e il peccatore veniva allontanato dalla Comunità.
                  L’allontanamento era segno visibile di ciò che realmente il peccato produce: l’allontanamento dalla Grazia, da Dio, ma anche dalla Comunione con i Fratelli.

                  In caso di gravi cadute, il tempo di penitenza (allontanamento) era piuttosto lungo e serio, ed era solo il Vescovo che poteva riammettere alla vita comunitaria il penitente e questa riammissione avveniva con cerimonia pubblica, perché grande era la gioia per la “pecora smarrita e ritrovata”.

                  Come sempre non un’azione punitiva, ma “formativa”, di crescita e di conversione, di abbandono dell’Uomo di terra per quello del Cielo.

                  Non ho certo detto nulla di nuovo, ma dato che oggi per come la Chiesa ha ben disposto, talune prassi sono molto cambiate – a partire dal Battesimo che era ovviamente nei primissimi tempi impartito agli adulti e solo col passare del tempo ai neonati – riandare al significato profondo di certe prassi, può aiutare tutti ad una seria riflessione.

                2. Alessandro

                  Ti rivolgi a Bariom, ma permetti Beatrice che esprima il mio consenso a quanto dici.

                  Spesso si omette una domanda fondamentale: che giovamento può trarre dal ricevere l’Eucaristia il divorziato risposato convivente more uxorio?

                  La risposta è: nessun giovamento. Chi infatti pecca in materia grave (e il divorziato risposato convivente more uxorio pecca indubitalmente in materia grave) e persiste nel peccato, ricevendo l’Eucaristia non otterrà con ciò la remissione di questo peccato. Quindi, a che gli giova?
                  Inoltre, chi pecca in materia grave e riceve l’Eucaristia non beneficia con ciò di una sorta di grazia straordinaria che imprimerebbe alla sua volontà un vigoroso impulso a cessare da questo peccato. Dunque, a che gli giova?

                  Peggio: non solo non ottiene alcun giovamento, ma riceve nocumento, danno, e danno molto pesante. Chi riceve l’Eucarsitia avendo commesso peccato in materia grave e non rinunciando a persistere in questo peccato commette un ulteriore peccato grave, quello di ricevere indegnamente l’Eucarestia, cioè nientemeno che Gesù Cristo stesso-Sacramento (“mangia e beve la propria condanna”)!

                  Ecco perché il divieto senza eccezioni a tutti i divorziati risposati conviventi more uxorio di accostarsi all’Eucaristia non è oppressivo e difettoso di divina misericordia, ma è un atto misericordiosissimo della Chiesa: con tale divieto, la Chiesa opera quale madre benefica ed educatrice premurosa che preserva l’amatissimo figlio peccatore da infliggersi (magari senza averne piena consapevolezza) danni peggiori di quelli che già si infligge peccando in materia grave e perseverando nel peccato! Con questo divieto, la Chiesa aiuta i propri figli a non aggiungere peccato grave a peccato grave, facendo così quanto può per preservarli dalla rovina irreversibile della dannazione! Anziché contestare questo divieto, sarebbe dunque più saggio ammirarne il provvidenziale beneficio di cui gode chi ne è destinatario.

                  Come dice Beatrice, “bisogna a gran forza sottolineare che quel divieto va innanzitutto a vantaggio delle persone coinvolte in una situazione irregolare, perché le protegge dal pericolo di mangiare e bere la propria condanna, peggiorando in tal modo la loro condizione, e perché le indirizza verso un autentico cammino di conversione spronandoli a modificare gradualmente il loro stato con la promessa di una piena integrazione nella Chiesa”

                  Si consideri inoltre queste parole del cardinal Caffarra:

                  “E’ importante far capire ai FDR [fedeli divorziati risposati] che la disciplina penitenziale loro richiesta, se accettata, è ricca di conseguenze positive anche sulla vita della Chiesa.

                  La loro accettazione in primo luogo mostra la loro volontà di rimanere nell’unità della Chiesa, nella sua comunione. Essi devono sapere che questa è la via migliore per ricevere la grazia di una conversione sempre più profonda. L’esperienza di tanti FDR che hanno accolto umilmente questa loro condizione ecclesiale dimostra che essi hanno ritrovato un modo di essere nella Chiesa che dona loro serenità e pace, perché si rendono conto che Essa non li ha abbandonati a se stessi.

                  In secondo luogo, la fedeltà dei FDR alla disciplina della Chiesa aiuta sicuramente tutti i fedeli ad avere un più profondo rispetto all’Eucarestia. E’ questo un punto d’importanza pastorale fondamentale. In un periodo in cui ci si confessa sempre meno e ci si comunica sempre più, non è sbagliato interrogarci se le tante persone che si comunicano siano in possesso delle disposizioni necessarie per una comunione degna. Il considerare che ci sono fedeli che desiderano accostarsi all’Eucarestia, e non lo possono fare a causa della condizione di vita in cui si trovano, aiuta sicuramente tutti ad esaminare se stessi “per non mangiare e bere la propria condanna”.”

                  http://www.caffarra.it/divorz.php

                  1. Paul Candiago

                    Per un Cristiano Cattolico a cui interessa la Dottrina della Chiesa Cattolica Romana.

                    Una persona consapevole che di accosta al Sacramento dell’Eucaristia nel personale stato di peccato grave= mortale= disubbidienza grave alla Legge di Dio commette sacrilegio.

                    Il che significa un ulteriore peccato grave= mortale che e’ obbligato a confessare, essere pentito di aver fatto tale ignobile azione al Sacramento d’ Amore datoci da Cristo come suo vivo e vero Memoriale.

                    (Ricordiamoci sempre del miracolo di Bolsena)

                    Non vi sono varianti o situazioni che diano ad una persona la possibilita’/ permesso di ricevere la comunione sacramentale se non e’in stato di grazia di/con Dio.

                    Per chi desidera comunicarsi deve sempre tenere a mente di confessarsi, se in peccato mortale, sacramentalmente, ricevere l’assoluzione dei suoi peccati e poi con grande riverenza ed umilta’ accostarsi alla comunione e ricevere cosi’ le grazie spirituali e corporali che il sacramento imparte a chi partecipa alla mensa sel Signore, alla quale tutti siamo chiamati : venite a Me voi tutti che siete affaticati.

                    Cordiali saluti, Paul

                  2. Alessandro

                    Aggiungo che quanto detto sopra

                    https://costanzamiriano.com/2016/07/20/il-mistero-della-donna/#comment-115338

                    spiega perché prende un abbaglio colossale (e precipita nell’eterodossia, contravvenendo al Magistero della Chiesa) chi ritiene che, sulla base di fattori soggettivi attenuanti, sia in alcuni casi lecito impartire l’assoluzione sacramentale al divorziato risposato perseverante nel convivere more uxorio.

                    Il divorziato risposato perseverante nel convivere more uxorio proprio in quanto tale pecca in materia grave, e quindi proprio in quanto tale non è nelle condizioni idonee a ricevere degnamente l’eucaristia: come possono ricevere degnamente Gesù-Eucaristia coloro che con la loro condizione di vita si oppongono in materia grave alla volontà di Cristo? coloro che “con il loro stato e la loro condizione di vita contraddicono oggettivamente a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia” (Familiaris consortio, 84)?
                    Come si vede, i fattori soggettivi non sono rilevanti per l’esclusione dall’Eucaristia del divorziato risposato perseverante nel convivere more uxorio.
                    E’ il fatto stesso che, indipendentemente dalla considerazione di ogni fattore soggettivo dell’atto morale, egli si trovi in uno stato, in una condizione di vita che oggettivamente contraddice a quell’unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall’Eucaristia, che rende il divorziato risposato convivente more uxorio inidoneo a ricevere degnamente l’Eucarestia.

                    Assodato ciò, e assodato che chi rivece indegnamente l’Eucarestia si danneggia in maniera grave, è necessario concludere che chi, sulla base di fattori soggettivi attenuanti, auspica l’assoluzione sacramentale (almeno in alcuni casi) e quindi l’accesso all’Eucarestia per (almeno alcuni) divorziati risposati conviventi more uxorio è come se auspicasse (lo avverta o no) che in alcuni casi alcuni fratelli si danneggino gravemente! Sarebbe questa misericordia? Sarebbe questa giustizia?

                    La valutazione sui fattori soggettivi dell’atto morale entra solo a questo punto, quando cioè s’è già acclarato che è illecito (ed equivarrebbe a danneggiare gravemente un fratello) impartire l’assoluzione sacramentale (almeno in alcuni casi), avviandoli alla ricezione dell’Eucarestia, a divorziati risposati conviventi more uxorio.

  6. Pingback: Il mistero della donna | Sopra La Notizia

  7. vale

    ed è il motivo per cui verranno allargati i cordoni,per così dire,che accertino la nullità di molti dei matrimonii…

  8. …contraddizioni non sono le contraddizioni apparenti, non lasciamoci ingannare!
    il depositum fidei rimane pur sempre lo stesso depositum aldilà di tutto, e di tutti! (non è difficile da capire!)
    …il dogma, per esempio, della Immacolata Concezione non contraddice il precedente depositum, ma lo arricchisce!
    la comunione ai concubini, invece, si pone fuori depositum! (è incredibile che il Papa non lo capisca!) (allora non è assistito dallo Spirito Santo! Allora non è il Papa! Allora è eretico, come Giusi ha digià ben documentato)

  9. Ed io che come Cristiano cattolico, aggiungiamoci praticante, pensavo e penso di ubbidire quello che l’Autorita’ del Magisterio della Chiesa insegna e applica, caso a caso, secondo ortodossia della Propagazine della Fede servendosi dei suoi uffici ecclesaiatici.

    Contrariamente alla mia ubbidienza mi trovo davanti a chattisti che ne sanno di piu’ di chi in Autorita’ Dirige la Santa Cattolica Apostolica Chiesa Romana.

    Mah?: che sia testimonianza o apostasia per seminare discordia e controversie fra le Pecorelle del Gregge di Cristo insinuando, mormorando a riguardo la Catechesi?

    O che sia il caso di sempre: il servo ha la voglia di fare il padrone?

    Preghiamo fratelli e facciamo penitenza che il sacrificio mio e Vostro sia accetto a Dio Padre onnipotente.

    Cordiali saluti e allegro estate a tutti, Paul

  10. Alessandro

    @ fra’

    Vedo adesso che un mio precedente commento è stato da te rilanciato su altro sito, in cui continua a imperversare sotto molteplici denominazioni l’ineffabile Vincent Vega, e nel quale tale Simon de Cyrène liquida il mio commento affermando che “È un discorso questo di Alessandro intellettualmente debole e chi, come te Fra 100anni, ha letto e capito in nostri posti [i nostri post], di cui non ultimo questo qui è perfettamente capace di vedere dove sta l’errore di ragionamento di tale Alessandro!”

    Non ribatto e non ribatterò alcunché a queste affermazioni di questo tale Simon de Cyrène, che (ovviamente) nel merito non contesta nulla al mio discorso, ma si limita a rinviare a post del suo blog nei quali a suo dire l’inconsistenza dei miei ragionamenti sarebbe provata.

    Che dire? Fortunati coloro che hanno potuto attingere alla sapienza di questi post e che hanno così avuto modo di capire tutto su Amoris laetitia e di far luce sugli errori del sottoscritto e di chi la pensa come lui.

    Registro che purtroppo seguitano a non aver attinto alla rischiarante scienza di tale Simon de Cyrène, e pertanto seguitano a concordare con il sottoscritto, personaggi come il cardinal Burke, il cardinal Caffarra, il filosofo Spaemann e nientemeno che il prefetto della Congregazione per la dottrina della Fede cardinal Mueller.
    Symon de Cyrène, li illumini!

    Con questo, invito cortesemente fra’ Centanni a non immischiarmi più nei conversari di Vincenti Vega e amici.
    Grazie

    1. fra' Centanni

      Certo Alessandro, hai ragione. L’ho fatto senza valutare i possibili fastidi che ne potevano derivare e tuo danno, scusami.

  11. Diamo un grazie di cuore a chi da onore e gloria all’ortodossia catechetica in mezzo a tanta “zizzania” mentale, in materia di catechesi ufficiale della Chiesa Cattolica Romana.

    Speriamo siano solo pensieri senza malizia, apostasia o massoneria, sempre piu’ imperanti nemici della Chiesa specie ai nostri giorni di ateismo, materialismo ed edonismo.

    Leggo una dimostrazione dell’infallibilita’ catechetica del Deposito della Fede Cattolica Romana da parte di chi ha scritto:

    ” la comunione ai concubini, invece, si pone fuori depositum! (è incredibile che il Papa non lo capisca!) (allora non è assistito dallo Spirito Santo! Allora non è il Papa! Allora è eretico, come Giusi ha digià ben documentato)”.

    La leggo nel senso che il Sommo Pontefice della Chiesa sa bene di dire: NON POSSO.

    Non confonde la Misericordia Divina con l’invenzione satanica del buonismo razionalista.

    Educa la Chiesa e il Gregge di Cristo con la vera Dottrina che ci viene dalla parabola del figliol prodigo e dalla realta’ del buon ladrone: pentimento, conversione, perdono e stato di grazia.

    Disturba vedere che marea di opinioni ci sono fra i cristiani cattolici di non far nostra l’ubbidienza alla Legge, Comandamenti e Vangelo di Cristo:unica fonte di Via,Verita’ e Vita.

    Il Maestro stesso sigilla la sua dottrina ribadendo: il cielo e la terra passeranno ma le mie Parole non passeranno.

    Se passassero nel tempo le sue Parole che valore avrebbe la sua Dottrina dell’ andate e predicate la Buona Novella?

    Cordiali saluti, Paul

  12. Io in fatto del Sacramento della Confessione introdurrei la KGB o la FBI o meglio ancora ISIS per determinare se si puo’ dare l’assoluzione o meno aLpeccatore.

    Dico questo perche’ sembra non vale piu’ l’Autorita’ del Sacerdote di far sue le Parole di Cristo: a chi li rimetterete i peccati daranno rimessi a chi li ritererrete saranno ritenuti ma leggendo l’erudizione degli scritt ben altra catechesi: ovviamente non ci capisco tanto, meglio cosi’ mi turberebbe la prossima confessione..

    Va in pace e non peccare piu’, nessuno ti condanna.

    Sempre piu’ strana catechesi qui in chat: mi sembra un mercato rionale di vendita’ opinoni religiose.

    Immagianiamoci fra cent’anni: vincere Satana in demagogia religiosa e’ impossibile specie con chi si da da fare a mostrare razionalismo, che ben poco a che vedere con catechesi della Chiesa Cattolica Romana.

    Cordiali saltuti e andiamo in pace e prometti di non peccare piu’, Paul

    1. Sig. Paul anche se si è espresso con l’abituale sua pungente ironia, devo dire che una volta tanto, concordo con il suo commento 😉

  13. Per un Cristiano Cattolico a cui interessa la Dottrina della Chiesa Cattolica Romana.

    Una persona consapevole che di accosta al Sacramento dell’Eucaristia nel personale stato di peccato grave= mortale= disubbidienza grave alla Legge di Dio=Comandamenti commette sacrilegio.

    Il che significa un ulteriore peccato grave= mortale che e’ obbligato a confessare, essere pentito di aver fatto tale ignobile azione al Sacramento d’ Amore datoci da Cristo come suo vivo e vero Memoriale.

    (Ricordiamoci sempre del miracolo di Bolsena)

    Non vi sono varianti o situazioni che diano ad una persona la possibilita’/ permesso di ricevere la comunione sacramentale se non e’ in stato di grazia di/con Dio.

    Per chi desidera comunicarsi deve sempre tenere a mente di confessarsi, se in peccato mortale, sacramentalmente, ricevere l’assoluzione dei suoi peccati e poi con grande riverenza ed umilta’ accostarsi alla comunione e ricevere cosi’ le grazie spirituali e corporali che il sacramento imparte a chi partecipa alla mensa sel Signore, alla quale tutti siamo chiamati : venite a Me voi tutti che siete affaticati.

    Cordiali saluti, Paul

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